Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 11 pagine
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Consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulle banche – Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza Rapporto sui risultati
1 Contesto
Nel 2017 il Consiglio federale aveva proposto alcune misure volte a promuovere l’innovazione nel settore finanziario e a eliminare gli ostacoli che impediscono alle imprese tecnofinanziarie di accedere al mercato. Una prima modifica dell’ordinanza del 30 aprile 20141 sulle banche (OBCR), che ha permesso di prorogare il termine di conservazione per i conti di esecuzione e di creare uno spazio per l’innovazione («sandbox»), è entrata in vigore il 1° agosto 2017.
La legge del 15 giugno 20182 sugli istituti finanziari (LIsFi), adottata dalle Camere federali contemporaneamente alla legge del 15 giugno 20183 sui servizi finanziari (LSerFi), contiene in allegato una modifica della legge dell’8 novembre 19344 sulle banche (LBCR). Si tratta del nuovo articolo 1b LBCR, che, parallelamente all’attuale autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, introduce una nuova categoria di autorizzazione, caratterizzata da requisiti meno stringenti. In virtù della nuova disposizione, le imprese che applicano un modello aziendale tecnofinanziario e operano al di fuori del settore d’attività principale delle banche possono accettare, a determinate condizioni, depositi del pubblico fino a un massimo di 100 milioni di franchi.
Contestualmente il legislatore ha modificato la legge federale del 23 marzo 20015 sul credito al consumo (LCC). In base a tale modifica, la concessione di crediti a titolo non professionale sarà anch’essa soggetta alla LCC se il contratto è stipulato con la mediazione di un intermediario di crediti partecipativi.
L’avamprogetto posto in consultazione contiene le disposizioni d’esecuzione delle modifiche della LBCR e della LCC adottate dal Parlamento. Queste disposizioni entreranno in vigore il 1°gennaio 2019, insieme all’articolo 1b LBCR.
2 Procedura di consultazione
Indetta il 21 giugno 2018, la procedura di consultazione si è conclusa il 21 settembre 2018. Sono stati invitati a partecipare i governi cantonali, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia nonché gli ambienti interessati.
Hanno espresso il loro parere (in ordine alfabetico):
21 Cantoni: Aarau (AG), Appenzello Interno (AI), Appenzello Esterno (AR), Basilea Cam-
pagna (BL), Basilea Città (BS), Friburgo (FR), Ginevra (GE), Giura (JU), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), San Gallo (SG), Sciaffusa (SH), Soletta (SO), Svitto (SZ), Turgovia (TG), Ticino (TI), Uri (UR), Vaud (VD), Zugo (ZG), Zurigo (ZH);
4 partiti politici: PLR.I Liberali-Radicali (PLR), Partito verde liberale svizzero (pvl), Partito
socialista svizzero (PSS), Unione Democratica di Centro (UDC);
4 associazioni mantello dell’economia: Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), econo-
miesuisse, Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM);
21 organizzazioni degli ambienti interessati: Association de Banques Privées Suisses
(ABPS), Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG), Cassa dei Medici (CM), Cashare AG (Cashare), Centre patronal (CP), CFA Society Switzerland (CFA), Gruppo d’Interesse Imprese Cooperative (GIIC), Dettes Conseil Suisse (DCS), esisuisse, EXPERTsuisse, Fédération des entreprises romandes (FER), Finanziamento al consumo Svizzera (FCS), ICT Switzerland (ICT), Swiss Finance
1 RS 952.02
2FF 2018 3009
3FF 2018 3067
4 RS 952.0
5 RS 221.214.1
231.2 \ COO 2/11