Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 11 pagine

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Consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulle banche – Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza Rapporto sui risultati

3.4 Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

La maggioranza dei partecipanti si è espressa sull’OLCC e le modifiche di quest’ultima sono state espressamente approvate dai Cantoni di AI, LU, TI, dal PSS e SFTA.

Gli intermediari di crediti partecipativi dovrebbero soggiacere alle condizioni dell’articolo 6 capoverso 1 OLCC al pari dei creditori, poiché anch’essi avranno la facoltà di controllare la capacità creditizia (ZH). DCS vorrebbe che fossero sottoposti all’obbligo di disporre di un capitale proprio pari a 250 000 franchi conformemente all’articolo 5 capoverso 1 OLCC.

Economiesuisse, l’ASB, l’ABPS, SFS, SFTI e ICT chiedono di abolire il requisito della forma scritta e di introdurre un articolo 1bisOLCC che rimandi agli articoli 13 segg. CO e autorizzi la forma che consenta la prova per testo.

È parere del Cantone VD che il sistema d’informazione sui crediti al consumo (art. 3 AP-OLCC) debba rispettare le regole concernenti la protezione dei dati e parte dal presupposto che vi sarà un controllo al riguardo. CFA ritiene che il sistema avvantaggi i creditori che agiscono a titolo professionale rispetto agli altri creditori e chiede di eliminare qualsiasi asimmetria dell’informazione. A suo parere, una piattaforma di crediti partecipativi deve essere trasparente e tutti i creditori dovrebbero avere accesso ai dati. Assumendosi il rischio di credito dovrebbero infatti poter decidere con cognizione di causa.

Il pvl considera troppo elevato l’ammontare della garanzia (art. 7a AP-OLCC) e sottolinea come l’obiettivo della LCC non sia quello di proteggere i creditori. Di conseguenza chiede una riduzione dell’estensione della sicurezza per gli intermediari di crediti partecipativi. SFS condivide questo parere, giacché l’intermediario non si assumerebbe alcun rischio significativo. Per DCS invece, l’estensione della sicurezza è troppo ridotta sia per consentire di rispettare le disposizioni della LCC sia per fornire una protezione adeguata contro un indebitamento eccessivo. DCS rileva anche alcune insufficienze nel rapporto esplicativo. FCS approva l’estensione della sicurezza e Cashare la ritiene adeguata.

La disposizione transitoria (art. 9b AP-OLCC) è accolta positivamente da FCS, in particolare nell’ottica della trasparenza. SFS ritiene che il termine di tre mesi sia troppo breve per effettuare le modifiche tecniche necessarie. EXPERTsuisse condivide in parte il parere e suggerisce di prolungare il termine di notifica a sei mesi.

3.5 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA)

SFTA condivide la suddivisione concettuale in una tassa di base fissa e una tassa complementare variabile, ma ritiene troppo elevata una tassa di base pari a 3000 franchi (art. 19e AP-Oem-FINMA). Propone quindi di ridurla a 500 franchi, soprattutto nell’interesse delle startup. Per contro, l’ASG auspica che la tassa di base sia fissata a 10 000 franchi. Ritiene inoltre che la copertura della tassa complementare in ragione di 2/10 della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di 8/10 della tassa complementare in funzione del ricavo lordo non tiene conto dei rischi (art. 19f AP-Oem-FINMA) e propone di conseguenza una ripartizione del 50 per cento.

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