Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 11 pagine
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Consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulle banche – Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza Rapporto sui risultati
per analogia (Uni ZH) e potrebbe nuocere all’obiettivo stesso del progetto (SwissBorg). I partecipanti chiedono quindi che le regole applicabili siano chiaramente definite (SH), espressamente nominate nell’ordinanza stessa (SFTA) o precisate dalla FINMA (EXPERTsuisse), per esempio attraverso una circolare (SwissBorg).
L’esercizio di un’attività a titolo professionale (art. 6 AP-OBCR) preoccupa una parte dei
partecipanti. Il pvl ritiene che solo le unità che effettuano operazioni attive debbano essere considerate come unità che agiscono a titolo professionale. Per Lend le nuove eccezioni secondo l’articolo 6 capoverso 3 AP-OBCR sono intese in senso lato e vi è incertezza circa i crediti che non rientrano nel campo di un’«attività commerciale o industriale» o del «consumo privato». L’eccezione per il consumo privato è accolta favorevolmente da Cashare. Data l’importanza di distinguere tra «deposito» e «deposito del pubblico», EXPERTsuisse raccomanda di utilizzare o l’uno o l’altro termine, purché in modo coerente e sinonimico.
L’interpretazione del divieto d’investimento e di remunerazione nell’ambito della custodia di depositi del pubblico (art. 14f AP-OBCR) è considerata troppo rigida da parte di vari partecipanti (pvl, ASB, economiesuisse, FCS, ICT, SFS, SFTI, UBCS). Ciò comporterebbe una perdita di valore dei depositi sul lungo termine (pvl) e restringerebbe eccessivamente il campo di applicazione dell’«autorizzazione tecnofinanziaria» (FCS). L’Uni ZH sottolinea il fatto che la nuova formulazione crea un quadro regolamentare più severo per le imprese di «crowdlending». L’ASB, economiesuisse, FCS, ICT, SFS e SFTI chiedono maggiore flessibilità affinché i depositi possano essere detenuti in modo sicuro e in contanti. Nell’interesse della certezza del diritto, EXPERTsuisse raccomanda di precisare che i depositi del pubblico possono essere detenuti soltanto presso le banche. Malgrado il divieto d’investimento, i fondi ricevuti dovrebbero potere essere trasmessi a terzi (ASB, ICT, SFTI, UBCS). Il pvl chiede un chiarimento rapido della situazione giuridica per le criptovalute e si chiede che cosa significhi «custodia in Svizzera», mentre SwissBorg teme che questo obbligo sia problematico per le attività crittografiche, freni l’innovazione e renda le imprese tecnofinanziarie troppo dipendenti. Il pvl ritiene l’interpretazione della separazione troppo drastica. Al riguardo, SwissBorg rileva che la concezione della separazione dei depositi di attività crittografiche sia poco opportuna, considerato il funzionamento intrinseco di questo tipo di attività. Per quanto riguarda il rispetto della LRD, pur essendo le ragioni evocate nel rapporto esplicativo comprensibili, sarebbe opportuno fissare un valore minimo per evitare che l’obbligo di ottenere un’autorizzazione si estenda a tutte le piattaforme (Uni ZH). L’USS raccomanda di interpretare il divieto con rigore.
Sarebbe opportuno coordinare l’obbligo di informazione che incombe alle persone di cui all’articolo 1b LBCR (art. 7a AP-OBCR) con quello del «sandbox» poiché l’articolo 6 non contiene un obbligo complessivo (esisuisse). Esisuisse chiede inoltre una chiara distinzione delle nozioni di «investitore» e «cliente». L’Uni ZH rileva che l’aggettivo «completo» non solo potrebbe contrastare con l’aggettivo «comprensibile», ma ignorerebbe anche le conclusioni dell’economia comportamentale, secondo cui un eccesso di informazione non migliorerebbe la comprensione. EXPERTsuisse osserva che l’aggettivo «comprensibile» lascia aperto un margine d’interpretazione difficile da controllare e ne raccomanda l’eliminazione. Sarebbe sufficiente parlare di informazione «completa» e «per scritto», laddove la completezza non andrebbe nemmeno intesa come la descrizione di tutti i rischi ma soltanto di quelli più significativi. L’UBCS e SFTI considerano il requisito della forma scritta incompatibile con la digitalizzazione. A tale riguardo, l’Uni ZH rileva che questo requisito ha lo svantaggio di implicare il rispetto degli obblighi di legge e che la firma elettronica disciplinata dalla legge del 18 marzo 201611 sulla firma elettronica non ha praticamente acquisito rilevanza. L’alternativa «in un’altra forma che ne consenta la prova per testo» non convince l’Uni ZH: le transazioni della tecnologia «blockchain» difficilmente potrebbero soddisfare quest’esigenza, considerato che molti utenti non sanno leggere il codice tecnico.
Il tempo sufficiente (art. 7a cpv. 2 AP-OBCR) di cui i clienti devono disporre tra la consegna dell’informazione e la conclusione del contratto meriterebbe di essere precisata per ragioni di
11 RS 943.03 231.2 \ COO 5/11