Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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donne per la rendita per coniugi fu portata a 62 anni, cosicché essa veniva versata soltanto a partire dal raggiungimento dei 62 anni da parte della moglie.34
Nel 1997, con la 10a revisione dell’AVS, l’età di pensionamento delle donne fu poi innalzata in un primo tempo a 63 anni (nel 2001) e in un secondo tempo a 64 (nel 2005). Questo aumento fu accompagnato da misure compensative. Inoltre furono introdotti la possibilità dell’anticipazione della rendita, la ripartizione dei redditi, gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali nonché il diritto individuale alla rendita, il che determinò un sensibile miglioramento delle rendite di vecchiaia delle donne.
Da allora il Consiglio federale ha cercato a più riprese di armonizzare l’età di pensionamento degli uomini e quella delle donne (cfr. n. 2.1) ed è tuttora del parere che, viste la situazione sul mercato del lavoro e l’evoluzione demografica, una differenziazione dell’età di pensionamento nella previdenza per la vecchiaia non abbia più ragion d’essere. La situazione delle donne sul mercato del lavoro si è costantemente evoluta e non è più comparabile a quella del passato. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro cresce costantemente: dalla fine degli anni 1990 il tasso di attività delle donne tra i 15 e i 64 anni, espresso in equivalenti a tempo pieno (ovvero convertendo i posti a tempo parziale in posti a tempo pieno), è globalmente aumentato fino a raggiungere l’attuale 58,5 per cento35.
Il progetto di armonizzare l’età di pensionamento delle donne e degli uomini è stato però respinto due volte in votazione popolare (2004 e 2017) ed è stato uno dei punti che ha maggiormente determinato il fallimento delle riforme negli ultimi 20 anni. L’argomento principale per motivare il rifiuto di questa armonizzazione è sempre stato che continuano a sussistere disparità salariali tra i sessi. Il Consiglio federale è consapevole della necessità di adottare misure per ottenere la parità salariale tra donne e uomini, ma resta convinto che esse non hanno nulla a che vedere con la legislazione relativa all’AVS, dato che si tratta di due temi ben diversi. Occorrono dunque misure efficaci per garantire la parità salariale tra i sessi nel corso della vita professionale, in modo che le donne possano conseguire un reddito consono alle loro competenze già durante questa fase della loro vita. Gli effetti positivi si manifesterebbero poi anche al momento del pensionamento, sia nell’AVS che nel 2° pilastro, poiché questi redditi sarebbero presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni. È per questo motivo che il 5 luglio 2017 il Consiglio federale ha adottato un messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parità dei sessi.36 Un elemento decisivo per l’armonizzazione dell’età di riferimento è che essa sia accompagnata da adeguate misure compensative. Questa necessità deriva già solo dal fatto che non tutte le donne toccate da questa modifica avranno la possibilità di lavorare fino all’età di riferimento. Inoltre l’aumento dovrà essere graduale, in modo che le donne interessate abbiano abbastanza tempo per adeguarsi alla nuova situazione (cfr. n. 4.2.2).
L’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni corrisponde del resto a un’evoluzione reale constatata in alcuni istituti di previdenza, che l’hanno già realizzata nei loro regolamenti. In effetti, per il circa 25 per cento delle donne assicurate nell’ambito della previdenza professionale, l’età di pensionamento regolamentare è già fissata a 65 anni.
34 RU 1978 391
35 UST, «Indicatore di legislatura: tasso di attività professionale delle donne», 23 ottobre 2017.
36 FF 2017 4745