Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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Considerate le esigenze di flessibilizzazione in relazione al pensionamento e la necessità di un limite di età che garantisca il diritto di percepire le prestazioni di vecchiaia senza riduzioni né supplementi, con il presente progetto si propone di sostituire l’espressione «età ordinaria di pensionamento» con «età di riferimento». Questa modifica di ordine terminologico permette inoltre di meglio distinguere l’aspetto della riscossione delle prestazioni da quello dell’attività professionale. Infatti, l’età di riferimento determina il momento del versamento delle prestazioni di vecchiaia senza riduzioni e non coincide necessariamente con il momento dell’uscita dal mercato del lavoro. La terminologia viene adeguata sia nella LAVS che in tutti gli altri atti normativi che rimandano all’età di riferimento nell’AVS.
4.2 Età di riferimento unica di 65 anni
– L’età di riferimento sarà fissata uniformemente a 65 anni per le donne e per gli uomini.
– L’aumento dell’età di riferimento delle donne sarà accompagnato da adeguate misure compensative.
4.2.1 Argomenti a favore dell’armonizzazione dell’età di riferimento
Attualmente l’età di pensionamento delle donne è di 64 anni e quella degli uomini di 65 anni, una differenza che ha radici storiche. L’AVS fu approvata a grande maggioranza dal Popolo svizzero nel 1947 e introdotta un anno dopo. Allora la legge prevedeva un’unica età di pensionamento di 65 anni per gli uomini e per le donne. Questa età dava diritto a una rendita semplice di vecchiaia, pensata in primo luogo per le persone non spostate, vedove o divorziate. Anche i mariti che non avevano ancora diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi ricevevano una rendita semplice di vecchiaia. La rendita per coniugi veniva versata nel momento in cui il marito raggiungeva l’età di pensionamento e la moglie aveva almeno 60 anni, cosicché i coniugi potevano andare in pensione insieme anche in caso di una differenza di età fino a cinque anni.
Ben presto la distinzione tra donne sposate e nubili fu considerata deplorevole e costituì quindi il motivo principale per l’abbassamento dell’età di pensionamento delle donne a 63 anni nel 1957 (4a revisione dell’AVS). Per questa misura furono addotti anche motivi di carattere fisiologico, sostenendo che le forze fisiche delle donne diminuiscono generalmente prima di quelle degli uomini, ragion per cui le donne sono spesso costrette a cessare prima del tempo la propria attività lucrativa, e che le donne presentano un maggior rischio di malattia. Furono inoltre fatti valere motivi di politica del mercato del lavoro. Nel 1964 l’età di pensionamento delle donne fu poi ridotta da 63 a 62 anni (6arevisione dell’AVS), giustificando questo intervento con la volontà avvicinarla all’età minima valida per le donne sposate (60 anni). Nel 1979, nell’ambito delle misure di consolidamento della 9a revisione dell’AVS, l’età minima delle