Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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tativa in caso di soggiorno all’estero. Come già previsto nella normativa vigente, anche in futuro i contributi versati durante gli anni di gioventù potranno essere impiegati per colmare lacune contributive. La rendita anticipata verrà ricalcolata al raggiungimento dell’età di riferimento considerando i contributi versati tra l’inizio dell’anticipazione della rendita e il raggiungimento dell’età di riferimento, e le lacune esistenti saranno quindi colmate. La rendita non sarà dunque calcolata secondo una scala più bassa (43 o inferiore) a causa di una durata di contribuzione incompleta, bensì secondo la scala delle rendite completa (44) grazie al computo dei contributi versati in precedenza.
Il nuovo calcolo al raggiungimento dell’età di riferimento permetterà di ottenere la parità di trattamento tra le persone tenute al pagamento dei contributi AVS e quelle che non lo sono in quanto non domiciliate in Svizzera durante il periodo di anticipazione o non assicurate a titolo facoltativo. Per queste ultime, se non dispongono di anni di gioventù, il nuovo calcolo della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento determinerà una rendita più bassa, poiché non avranno versato contributi AVS tra l’inizio dell’anticipazione e il compimento dei 65 anni.
4.4.2.5 Incentivi per il proseguimento dell’attività lucrativa oltre i 65 anni
È importante premettere che non basta prevedere incentivi per il proseguimento dell’attività lucrativa dopo i 65 anni unicamente nell’AVS. L’importo della rendita AVS è infatti raramente il motivo principale che induce gli assicurati a proseguire l’attività lucrativa dopo questa età; altri fattori, quali la rendita del 2° pilastro, la salute, la motivazione al lavoro o le condizioni di lavoro, risultano ben più determinanti. Inoltre, data la situazione finanziaria dell’AVS, le possibilità di finanziare miglioramenti delle rendite dopo i 65 anni sono limitate. Di conseguenza, andrebbero prese in considerazione altre misure, in particolare nell’ambito della previdenza professionale, quali ad esempio l’ampliamento delle possibilità di riscatto o l’aumento dell’età minima per la riscossione delle prestazioni. L’esame di tali misure dovrebbe essere effettuato nel quadro del pacchetto di riforma relativo alla LPP.
Inoltre, la promozione dell’impiego dei lavoratori anziani non può riguardare solo la previdenza per la vecchiaia. Se è vero che le misure prese in questo ambito creano condizioni favorevoli all’impiego e al mantenimento dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro, è anche vero però che il loro effetto incentivante svanisce in assenza di una promozione attiva sul mercato del lavoro e della disponibilità di quest’ultimo o della necessaria produttività.
In generale, l’aumento dell’età di riferimento delle donne a 65 anni e le misure di flessibilizzazione contribuiranno a un incremento dell’età media di uscita dal mercato del lavoro. Queste modifiche consentiranno di conciliare meglio il pensionamento e il proseguimento dell’attività lucrativa per le persone di età compresa tra i 62 e i 70 anni, e costituiranno quindi incentivi a rimanere più a lungo nel mercato del lavoro. Esse non saranno però sufficienti. Andranno dunque prese ulteriori misure, ragion per cui si propongono le seguenti modifiche.