Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/5: Decreto federale sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato · 57 pagine
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2.5 Contributi federali richiesti per il programma Traffico d’agglomerato di terza generazione
Con il programma Traffico d’agglomerato vengono sostenute le misure degli agglomerati coordinate tra loro che presentano un buon rapporto costi-benefici e che, combinate con le altre misure, contribuiscono a risolvere i principali problemi di trasporto.
L’Assemblea federale decide, mediante decreto federale, quali interventi nel traffico d’agglomerato saranno cofinanziati dalla Confederazione e definisce l’aliquota di contribuzione e gli importi massimi sia per le misure singole sia per quelle finanziate in modo forfettario.
Aliquota di contribuzione e contributo massimo
Nel decreto federale sono stabiliti l’aliquota di contribuzione e i contributi massimi della Confederazione sia per le misure di terza generazione della lista A secondo l’articolo 21 OUMin che saranno cofinanziate dalla Confederazione a titolo di costi computabili sia per quelle secondo l’articolo 21a OUMin che saranno invece finanziate in modo forfettario. L’aliquota di contribuzione per queste misure è perciò prestabilita.
Lista A
Il Consiglio federale chiede al Parlamento di approvare i crediti d’impegno per finanziare le misure di terza generazione della lista A (cfr. tabella 1, colonna relativa alle misure della lista A) ossia le misure con efficacia ottima o buona pronte per la realizzazione e il cui finanziamento è assicurato entro i quattro anni successivi all’entrata in vigore del decreto federale.
I contributi federali per le misure della lista A sono quindi approvati in via definitiva: queste misure non verranno riesaminate in rapporto alla loro efficacia, ma soltanto, prima dell’inizio dei lavori, in rapporto alla loro conformità con la convenzione sulle prestazioni del rispettivo programma d’agglomerato che sarà conclusa tra l’ente responsabile e la Confederazione successivamente alla decisione del Parlamento (cfr. n. 2.7.1).
I progetti con investimenti inferiori ai 5 milioni di franchi riguardanti i settori traffico ciclistico e pedonale, gestione del traffico e riqualifica di infrastrutture stradali vengono riuniti all’interno di pacchetti che saranno cofinanziati in modo forfettario, possibilità prevista a partire dalla terza generazione (misure secondo l’art. 21a OUMin). Questi contributi federali sono riportati nel decreto federale comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto e del rincaro; nella tabella sottostante figurano quindi a parte. La somma dei due importi viene fornita a titolo d’informazione e per consentire il confronto con le generazioni precedenti. Va tuttavia notato che, a causa del differente stato dei prezzi così come dell’integrazione di IVA e rincaro nelle misure cofinanziate in modo forfettario, gli importi totali sono confrontabili soltanto in misura limitata con quelli delle precedenti generazioni.
Lista B
Le misure della lista B sono una parte importante dei programmi d’agglomerato, sono state incluse nella valutazione dell’efficacia e saranno presumibilmente cofinanziate con crediti federali nel quadro della quarta generazione di programmi (cfr. tabella 1, colonna relativa alle misure della lista B).
Gli enti responsabili possono ripresentare queste misure, insieme ad altre, nel programma della prossima generazione. Verranno allora riesaminate secondo i medesimi criteri iniziali, come se si trattasse di nuove misure. In questa sede si potranno quindi apportare le modifiche necessarie. Nell’elenco relativo alla lista B si rinuncia a una distinzione fra le misure secondo l’articolo 21 OUMin e quelle secondo l’articolo 21a OUMin.
Ai fini del calcolo del contributo federale è stata applicata la medesima aliquota di contribuzione valida per la lista A.