Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 40 pagine
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Rapporto sugli esiti della consultazione concernente le revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità
anche le tariffe che dipendono dal profilo di consumo (ad es. le tariffe di potenza). La posizione di Swissolar viene espressamente sostenuta da Swiss Small Hydro. Quest'ultimo è del parere che occorra riesaminare la definizione di «proprietario del fondo» e auspica una sua sostituzione con «produttore», concetto che rispecchia meglio la realtà.
Neue Energie considera la costituzione di un RCP un puro atto di diritto privato, motivo per cui sostiene che per la ripartizione dei costi non devono essere specificate prescrizioni nel quadro dell'OEn. Inoltre secondo tale partecipante occorre verificare l'espressione «proprietario del fondo» in questo contesto dato, che nella prassi, agiscono spesso gli appaltatori. Infine fa notare che il termine «locatario» non comprende i comproprietari per proprietà per piani.
Articolo 35 capoverso 2 (precisazione relativa all'organo d'esecuzione)
aee e Swissolar sono d'accordo con la precisazione proposta.
4.11.4. Osservazioni e richieste aggiuntive delle organizzazioni dei settori cleantech, energie rin-
novabili ed efficienza energetica relative alla revisione parziale dell'OEn
Articolo 13 capoverso 1 (potenza dell'impianto)
swisscleantech e Swissolar chiedono un adeguamento affinché la resa dei moduli solari bifacciali sia tenuta in debita considerazione e i moduli stessi siano promossi.
Articolo 13 capoverso 2 (definizione della potenza per la forza idrica)
InfraWatt chiede di modificare la disposizione sulla potenza delle piccole centrali idrauliche sostituendo la potenza meccanica lorda media con la potenza meccanica lorda (prodotto del dislivello lordo, della portata massima normale e del fattore g) e introducendo per le centrali ad acqua potabile o ad acqua di scarico come riferimento il dislivello utilizzato ai fini dell'energia. In tal modo, secondo il partecipante la potenza viene determinata in modo semplice, pianificabile e professionale.
Articolo 16 capoverso 2 (costi del capitale computabili)
swisscleantech rileva che la certezza del diritto in riferimento agli investimenti in impianti che non sono di proprietà del proprietario dell'edificio è attualmente insufficiente, motivo per cui è necessaria una modifica dell'articolo in virtù della quale per questi impianti si prendano in considerazione i costi effettivi del capitale.
Articolo 16 capoverso 3 (limitazione dei costi dell'elettricità addebitabili internamente)
SVUT chiede di stralciare l'articolo, dato che limita la certezza degli investimenti e che il limite massimo di prezzo ostacola l'impiego economico delle soluzioni di stoccaggio, ad esempio le batterie. Se del caso, per il calcolo dell'importo massimo consentito del prezzo addebitabile internamente per l'elettricità acquistata, occorre basarsi sulla somma dei costi di produzione e del reddito lordo a copertura dei costi ai sensi dell'articolo 269a capoverso 3 (sic!, corretto: lettera c, N.d.r.) CO in combinato disposto con l'articolo 15 OLAL. swisscleantech chiede di adeguare il capoverso in modo tale che ai partecipanti all'RCP non possano essere addebitati costi superiori a quelli che pagherebbero questi partecipanti come consumatori finali nel servizio universale.
Articolo 18 capoverso 1 (rapporto con il gestore di rete)
Swissolar chiede che in futuro i dati concernenti l'RCP siano trasmessi tenendo conto del termine di un mese, in quanto quello attuale di tre mesi secondo tale partecipante non è comprensibile.
Rischi per il proprietario del fondo/gestore RCP nel contesto dell'apertura del mercato elettrico
swisscleantech e Swissolar rilevano che la completa apertura del mercato elettrico crea rischi aggiuntivi per gli investitori dal momento che i locatari che partecipano a un RCP lo lascerebbero già in pochi anni. Nei commenti occorre pertanto riportare che, in caso di un'apertura completa del mercato elettrico, deve essere adeguato l'articolo 16 capoverso 5 lettera a.