Rapporto OPEn

Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 9 pagine

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1. Situazione iniziale

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) verifica periodicamente il calcolo dei costi di produzione nonché dei tassi di rimunerazione del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e li adegua in caso di modifica importante delle circostanze (art. 38 cpv. 2 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell’energia [OPEn; RS 730.03]). Esso tiene conto di diversi aspetti, come ad es. lo sviluppo delle tecnologie, la loro redditività a lungo termine, i prezzi delle fonti di energia primaria, dei canoni per i diritti d’acqua e del mercato dei capitali. A seguito di queste verifiche dei costi, nel quadro del presente avamprogetto vengono adeguati alcuni tassi di rimunerazione. Inoltre vengono disciplinati alcuni dettagli esecutivi che interessano in particolare i gestori e i titolari di progetti riguardanti impianti eolici e idroelettrici.

2. Linee generali dell’avamprogetto

2.1 Impianti fotovoltaici: adeguamento dei tassi di rimunerazione

Nel caso degli impianti fotovoltaici sono stati verificati i tassi di rimunerazione del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (RIC) e le rimunerazioni uniche.

Dal 1° aprile 2019 la rimunerazione per l’immissione di elettricità per gli impianti fotovoltaici viene ridotta a 10 ct./kWh. Questa riduzione del 9 per cento rispetto al 2018 è motivata dalla diminuzione dei costi d’investimento per gli impianti a partire da una potenza di 100 kW, per i quali in linea di principio la rimunerazione per l’immissione di elettricità è disponibile.

I principali fattori di costo per un impianto con una potenza di 100 kW di seguito elencati costituiscono la base per la riduzione del tasso di rimunerazione. Eccezion fatta per i costi d’investimento e l’intervallo per la tariffa di ripresa, le ipotesi corrispondono a quelle contenute nel rapporto concernente la revisione dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn; RS 730.01) del maggio 2016:

- media delle ore a pieno carico: 945 h

- durata di vita: 25 anni

- costi d’investimento specifici: 1100 fr./kWp

(-18% rispetto al valore di ottobre 2017 per gli impianti con una potenza di 100 kW)

- costi d’esercizio e di manutenzione specifici: 3,5 ct./kWh

- grado di consumo proprio: 40%

- prezzo al consumatore finale: 14 ct./kWh

- tariffa di ripresa: 6–9 ct./kWh

Per la rimunerazione unica vengono considerati unicamente i costi d’investimento per la determinazione del contributo di base e del contributo legato alla potenza. Questi, conformemente alla legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0) non possono superare il 30 per cento dei costi d’investimento di impianti di riferimento. Dal 1° aprile 2019 le rimunerazioni uniche copriranno mediamente dal 17 al 28 per cento dei costi d’investimento.

Le riduzioni delle rimunerazioni uniche per gli impianti annessi e isolati riguardano i contributi legati alla potenza fino a 30 kW, fino a 100 kW nonché da 100 kW. Questi vengono ridotti da fr. 400 o fr. 300 a fr. 280. Il contributo di base viene mantenuto. Alla base di questi adeguamenti vi è l’andamento dinamico del mercato osservato nel 2017 e 2018. Ad esempio nel segmento di mercato fino a 100 kW vengono realizzati molti più impianti rispetto al segmento oltre i 100 kW. Con lLa riduzione più marcata della rimunerazione per gli impianti più piccoli si intende reagire a questo sviluppo e sostenere l’incremento nel segmento a partire da 100 kW, dove la riduzione è più contenuta. Inoltre questa «flat rate» di un contributo legato alla potenza di fr. 280 semplifica il sistema dei contributi di promozione e favorisce la concorrenza tra gli impianti di diverse dimensioni, in modo che nella scelta delle dimen-