Rapporto OPEn

Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 9 pagine

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3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all’esecuzione

Le modifiche dell’ordinanza previste non hanno nessuna particolare ripercussione finanziaria e sul personale né altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all’esecuzione.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

L’adeguamento dei tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici favorisce una maggiore diffusione in Svizzera di questi impianti, e a prezzi più convenienti. Il settore sarà esposto a una maggiore pressione sui prezzi che a sua volta farà crescere ulteriormente la concorrenza.

L’aumento dei tassi di rimunerazione per gli impianti geotermici offre ai titolari dei progetti concernenti questi impianti una sufficiente sicurezza degli investimenti e agevola lo sviluppo di questa tecnologia in Svizzera. Inoltre il proseguimento dei progetti permette di acquisire importanti conoscenze sul sottosuolo geologico svizzero.

5. Commenti alle singole disposizioni

Art. 23 cpv. 2bis e 3

Dalla prassi è emerso che nell’ambito dei progetti oggetto di procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione spesso non vengono rispettati i termini per lo stato di avanzamento del progetto e la messa in esercizio. Pertanto viene prevista una sospensione dei termini per la durata di tali procedure (cpv. 2bis). Per garantire la certezza del diritto i termini sono prorogati al massimo del doppio del termine originariamente previsto (cpv. 3).

Art. 25 cpv. 6

Sinora non era esplicitamente disciplinato il trattamento degli impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità che per l’alimentazione ausiliaria dell’impianto prelevassero temporaneamente più elettricità dalla rete di quanta ne immettessero. È il caso in particolare degli impianti in fase di revisione in cui l’alimentazione ausiliaria dell’impianto risulta superiore alla produzione. Secondo l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE; RS 730.010.1) la produzione netta che costituisce la differenza tra produzione lorda e consumo dell’impianto (alimentazione ausiliaria) dev’essere rilevata e quindi rimunerata. L’alimentazione ausiliaria ha pertanto un valore pari all’ammontare del tasso di rimunerazione. In base alla formula di calcolo della produzione netta l’energia prelevata può essere fatturata soltanto al tasso di rimunerazione RIC; non vengono ulteriormente addebitati né il supplemento rete né i costi per i servizi di sistema o altri emolumenti. In linea di principio non va fatta alcuna distinzione tra «periodi di produzione» e «periodi di inattività».

Art. 30 cpv. 1 lett. a

In conformità con il diritto previgente l’organo d’esecuzione deve disporre l’esclusione dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità soltanto se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati per tre anni civili consecutivi.

Art. 62 e art. 63 cpv. 4bis

La precedente lettera a viene abrogata, poiché chi senza garanzia di principio o autorizzazione inizia anticipatamente i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento, ai sensi dell’articolo 28 LEne non può beneficiare di un contributo d’investimento. Essa è sostituita con una disposizione che unitamente al nuovo capoverso 2 disciplina i costi non computabili degli impianti con pompaggio-turbinaggio.