Rapporto OPEn
Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 9 pagine
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6. Commenti agli allegati
Allegato 1.1
Numero 5
I termini per lo stato di avanzamento del progetto e la messa in esercizio si orientano allo svolgimento delle procedure che un progetto deve seguire, dalla progettazione fino alla messa in esercizio. Dalla prassi è emerso che spesso, a causa delle modifiche nella prassi o degli effetti dei ricorsi, le fasi procedurali devono essere ripetute, anche più volte. A questa problematica si reagisce con una proroga dei relativi termini.
Numero 6.4
Gli impianti che in virtù del diritto anteriore, a seguito di un ampliamento o rinnovamento considerevole hanno avuto accesso alla RIC o hanno ottenuto una decisione positiva, devono rispettare determinate produzioni minime (art. 3a in combinato disposto con gli allegati 1.1–1.5 vOEn). Se a causa di limitazioni della produzione dovute a condizioni poste dalle autorità (ad es. imposte per il deflusso residuale o risanamento di impianti idroelettrici) detta produzione minima non può essere rispettata, queste perdite di produzione possono essere dedotte dalla necessaria produzione minima o supplementare. Tali perdite di produzione quindi non devono essere compensate con un ulteriore aumento della produzione.
Numero 6.5
Per gli impianti di cui al numero 6.4 si prevede inoltre che in caso di mancato rispetto della summenzionata produzione minima per ragioni non imputabili al produttore e per le quali non è possibile adottare delle contromisure, la rimunerazione per l’immissione di elettricità può comunque essere versata per una durata massima pari a un terzo della durata della rimunerazione. Tra queste ragioni si citano in particolare le fasi di siccità, in cui il gestore non è in grado di rispettare la produzione minima a causa delle condizioni climatiche. Le ragioni da far valere devono essere dimostrate e comprovate in ogni singolo caso.
Se i requisiti minimi non sono rispettati anche oltre tale durata, l’impianto viene escluso dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
Allegato 1.2
Numero 2.2
Nella tabella al numero 2.2 sono riportati i nuovi tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici con messa in esercizio dal 1° aprile 2019.
Allegato 1.3
Numero 5
Per la proroga dei termini cfr. spiegazioni all’allegato 1.1 numero 5.
Allegato 1.4
Numeri 4.2 e 4.3