Rapporto OPEn
Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 9 pagine
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duti al momento dell’entrata in vigore dell’OPEn riveduta per i titolari di progetti che già prima del 1° gennaio 2018 avevano ottenuto una decisione positiva, non ancora revocata da Swissgrid o Pronovo.
I nuovi termini non incidono in alcun modo sulla tabella di marcia per la riduzione graduale del supplemento rete dal 2030. La proroga dei termini punta a concretizzare le probabilità di realizzazione sinora ipotizzate per gli impianti idroelettrici ed eolici.
2.4 Impianti idroelettrici: requisiti minimi di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli
Gli impianti che ai sensi del diritto anteriore hanno avuto accesso alla RIC o hanno ottenuto una decisione positiva a seguito di un ampliamento e rinnovamento considerevole, dopo il rinnovamento dell’impianto non possono produrre meno elettricità di quanta ne producessero prima del rinnovamento (art. 3a cpv. 1 lett. b vOEn). Se a causa di limitazioni della produzione dovute a condizioni poste dalle autorità (ad es. imposte per il deflusso residuale o risanamento di impianti idroelettrici) questa produzione minima non può essere rispettata, in questa entità è considerata comunque come raggiunta. Tali perdite di produzione quindi non devono essere compensate con un ulteriore aumento della produzione. La computabilità delle condizioni poste dalle autorità vale analogamente per gli impianti che ai sensi del diritto anteriore hanno avuto accesso alla RIC o hanno ottenuto una decisione positiva in seguito a una produzione supplementare (art. 3a cpv. 2 vOEn).
In conformità del precedente articolo 3iquatercapoverso 3 vOEn, per lo stesso gruppo di impianti si prevede che in caso di mancato rispetto dei requisiti per un ampliamento o rinnovamento considerevole per ragioni non imputabili al produttore e per le quali non è possibile adottare contromisure, la rimunerazione per l’immissione di elettricità può comunque essere versata per una durata massima pari a un terzo della durata della rimunerazione. Tra queste ragioni si citano in particolare le fasi di siccità, in cui il gestore non è in grado di rispettare la produzione minima a causa delle condizioni climatiche. Le ragioni da far valere devono essere dimostrate e comprovate in ogni singolo caso.
Nel corso della durata della rimunerazione la produzione annuale viene verificata singolarmente per ogni anno civile. Gli anni civili in cui la produzione minima non è raggiunta vengono sommati: se la somma di questi anni supera un terzo della durata della rimunerazione, l’impianto viene escluso dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
2.5 Impianti idroelettrici: impianti con afflussi naturali e pompaggio-turbinaggio
Conformemente all’articolo 24 capoverso 1 lettera b LEne le centrali di pompaggio non possono beneficiare di contributi d’investimento. Con le nuove disposizioni negli articoli 62 lettera c e 63 capoverso 4bisOPEn si tiene conto del fatto che, oltre alle vere e proprie stazioni di pompaggio-turbinaggio senza diritto ai contributi, esistono impianti idroelettrici i quali per la produzione utilizzano sia afflussi naturali che acqua turbinata. Nel quadro del dibattito parlamentare relativo all’esclusione delle (vere e proprie) centrali di pompaggio è risultato determinante il fatto che il pompaggio-turbinaggio non ottenesse alcun sostegno finanziario.
Pertanto ai fini dei contributi d’investimento i costi d’investimento relativi alle parti dell’impianto che servono (parzialmente) al pompaggio-turbinaggio non sono computabili e, di conseguenza, nel calcolo dei costi aggiuntivi non ammortizzabili non sono considerati gli afflussi e i deflussi di denaro derivanti dal pompaggio-turbinaggio.