Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/6: Progetto relativo al limite di spesa 2020-2023 per l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione intesa come interventi di adeguamento delle strade nazionali nonché alle grandi opere sulla rete e alla fase di potenziamento 2019 incluso il relativo credito d'impegno · 96 pagine
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Tabella 12
Importo credito d’impegno Area SN Progetto Importo
Grandi opere (cfr. punto 2.2.3)
2acanna galleria autostradale San Gottar- 2 084
UR/TI N2
do
Fase di potenziamento 2019 (cfr. punto 2.3.8 e tab. 10)
VD N1a Crissier316
(Kriens – Hergiswil)
Bypass Luzern, inclusa estensione sud 1 347 LU/NW N2 Rotsee – Buchrain (potenziamento nord)123
LU N14 NE Contournement Le Locle481
Pianificazione e acquisizione di terreni (cfr. punto 2.3.8 e tab. 10)
Pianificazione dei progetti di tutti gli300
orizzonti realizzativi (inclusa acquisizione
terreni)
Totale 4 651
Il credito d’impegno è vincolato alla fase di potenziamento varata, ai progetti ivi contenuti e alla realizzazione della seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo. Non è soggetto a vincoli temporali ed è valido fino alla conclusione dei lavori.
L’approfondimento di ulteriori progetti presuppone la disponibilità dei fondi necessari, da assicurare già oggi, per proseguire i lavori di pianificazione, indispensabili per la realizzazione e che solitamente richiedono diversi anni, e rispettare le tempistiche fino alla consegna. Le risorse stanziate dovranno altresì consentire, per progetti in fase di pianificazione avanzata, l’eventuale acquisizione di terreni mediante trattativa privata. A lavori ultimati, i costi di pianificazione e acquisizione di terreni andranno contabilizzati nei rispettivi progetti.
Art. 2
Essendo al netto dell’IVA e del rincaro, il credito d’impegno può essere aumentato dal Consiglio federale dell’importo corrispondente. La durata, talvolta estesa, dei lavori per progetti di ampliamento e grandi opere rende infatti difficile un calcolo esatto del rincaro e della relativa IVA al momento dell’adozione del decreto. Per evitare al Parlamento l’approvazione successiva di incrementi del credito d’impegno, per i quali non sussiste di fatto margine decisionale, la competenza in materia è conferita al Consiglio federale. Questa procedura si è già dimostrata efficace per i crediti d’impegno del Fondo infrastrutturale.
Art. 3
In seguito all’accorpamento delle fasi 1 e 2 del progetto di Crissier, sono revocate le decisioni sul finanziamento della fase 1 e si richiede con il decreto in parola richiede lo stanziamento della totalità dei finanziamenti necessari per la realizzazione del progetto (cfr. punto 2.3.5.2).
Art. 4