Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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5. obbligo, per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, di prevedere misure di

gestione dei costi in convenzioni valide in tutta la Svizzera. Queste ultime sono sottoposte al Consiglio federale per approvazione e in caso di mancata intesa le misure sono definite dal Consiglio federale;

6. come le tariffe per singola prestazione, anche le tariffe forfettarie per paziente

riferite alle cure ambulatoriali dovranno basarsi su una struttura tariffale uniforme valida in tutta la Svizzera. Le competenze sussidiarie del Consiglio federale di fissare e adeguare le strutture tariffali, finora limitate alle tariffe per singola prestazione, sono estese alle tariffe forfettarie per paziente;

7. per i medicamenti con il medesimo principio attivo è prevista la fissazione di un

prezzo massimo (prezzo di riferimento). L’AOMS remunera solo tale prezzo di riferimento. Per evitare di addossare agli assicurati un onere eccessivo è fissato anche il prezzo massimo che possono fatturare i fornitori di prestazioni. Sulla scorta dei sistemi di prezzi di riferimento in vigore all’estero sono messe in discussione due varianti;

8. il diritto di ricorso contro le decisioni dei Governi cantonali in relazione alla

pianificazione degli ospedali e delle case di cura è esteso alle federazioni di assicuratori d’importanza nazionale o regionale che conformemente agli statuti si dedicano alla tutela degli interessi dei propri membri nell’ambito della presente legge;

9. LAINF/LAM/LAI: impostazione delle misure di gestione di costi e dell’obbligo

di fornire dati parallela o analoga a quanto previsto nella LAMal.

L’obiettivo della presente revisione è di contenere l’aumento dei costi delle prestazioni a carico dell’AOMS e di riflesso l’aumento dei premi pagati dagli assicurati.

Le ripercussioni finanziarie di molte delle misure non possono essere quantificate esattamente, poiché da un lato anch’esse dipendono dall’attuazione concreta da parte degli attori interessati e dall’altro per molte di esse l’effetto di contenimento dei costi a favore dell’AOMS subentrerà solo a medio termine. In generale, il Consiglio federale parte dal presupposto che le misure proposte consentano di frenare l’aumento dei costi in tutte e quattro le grandi categorie di costi – in particolare tuttavia per i settori ambulatoriali. A più lungo termine saranno così possibili risparmi di centinaia di milioni di franchi all’anno a favore dell’AOMS (o di alcuni punti percentuali sui premi). Le stime vanno tuttavia interpretate con la massima prudenza, dal momento che in primo luogo possono variare sensibilmente a seconda dell’impostazione e dell’attuazione delle misure e in secondo luogo vi sono molte altre variabili che influenzano l’andamento dei costi nell’AOMS (progresso medico-tecnologico, demografia ecc.). Altre misure seguiranno in un secondo pacchetto legislativo.