Progetto
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 6 pagine
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Art. 3 Banca dati
1 La CRS registra in una banca dati i seguenti dati relativi ai detentori di un titolo di studio estero riconosciuto conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LPSan:
a. il cognome, i nomi, i cognomi precedenti;
b. la data di nascita e il sesso;
c. la lingua di corrispondenza;
d. le cittadinanze;
e. il titolo di studio con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data del riconoscimento.
2 Per quanto riguarda i detentori di un titolo di studio estero verificato secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPSan, la CRS registra:
a. i dati di cui al capoverso 1 lettere a–d;
b. il titolo di studio con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica.
3 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono inseriti regolarmente e gratuitamente nel registro delle professioni sanitarie.
Art. 4 Entrata nel merito
La CRS entra nel merito di una domanda secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. la domanda richiede l’equivalenza con uno dei titoli di studio svizzeri riportati nell’articolo 12 capoverso 2 LPSan;
b. il titolo di studio estero si basa su disposizioni legislative o amministrative statali ed è stato rilasciato dall’autorità o dall’istituzione estera competente;
c. il detentore del titolo di studio estero dimostra di possedere le conoscenze linguistiche necessarie in una lingua ufficiale della Confederazione per assolvere eventuali provvedimenti di compensazione;
d. il diploma abilita il detentore del titolo di studio estero a esercitare la relativa professione nello Stato in cui ha conseguito il titolo.
Art. 5 Riconoscimento
1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni:
a. il livello di formazione è uguale;
b. la durata della formazione è uguale;
c. i contenuti della formazione sono paragonabili.