Progetto

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Art. 3 Banca dati

1 La CRS registra in una banca dati i seguenti dati relativi ai detentori di un titolo di studio estero riconosciuto conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LPSan:

a. il cognome, i nomi, i cognomi precedenti;

b. la data di nascita e il sesso;

c. la lingua di corrispondenza;

d. le cittadinanze;

e. il titolo di studio con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data del riconoscimento.

2 Per quanto riguarda i detentori di un titolo di studio estero verificato secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPSan, la CRS registra:

a. i dati di cui al capoverso 1 lettere a–d;

b. il titolo di studio con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica.

3 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono inseriti regolarmente e gratuitamente nel registro delle professioni sanitarie.

Art. 4 Entrata nel merito

La CRS entra nel merito di una domanda secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la domanda richiede l’equivalenza con uno dei titoli di studio svizzeri riportati nell’articolo 12 capoverso 2 LPSan;

b. il titolo di studio estero si basa su disposizioni legislative o amministrative statali ed è stato rilasciato dall’autorità o dall’istituzione estera competente;

c. il detentore del titolo di studio estero dimostra di possedere le conoscenze linguistiche necessarie in una lingua ufficiale della Confederazione per assolvere eventuali provvedimenti di compensazione;

d. il diploma abilita il detentore del titolo di studio estero a esercitare la relativa professione nello Stato in cui ha conseguito il titolo.

Art. 5 Riconoscimento

1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni:

a. il livello di formazione è uguale;

b. la durata della formazione è uguale;

c. i contenuti della formazione sono paragonabili.

2 RS 412.109.3