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Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 6 pagine

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d. se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un’esperienza professionale nel settore. Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un’esperienza professionale nel settore.

2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può equiparare il titolo estero a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023sulla formazione professionale anche se l’esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo questo capoverso non permettono l’inscrizione nel registro delle professioni sanitarie.

3 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.

4 I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati.

Sezione 3: Equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione

Art. 6 Infermiere

I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati ai titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera a LPSan:

a. diplomi riconosciuti dalla CRS:

1. infermiere/a in cure generali,

2. infermiere/a in psichiatria,

3. infermiere/a in igiene materna e pediatria,

4. infermiere/a della scuola di infermeria di Sarnen, Sarner Schwestern, con la formazione complementare in cure ambulatoriali,

5. infermiere/a a domicilio,

6. infermiere/a in cure integrate,

7. infermiere diplomato o infermiera diplomata,

8. cure infermieristiche di livello II;

3 RS 412.10