Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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5.7 Protezione dei dati

Conformemente all’articolo 19 LPD per la comunicazione di dati personali da parte di organi federali generalmente è richiesta una norma esplicita contenuta in una legge in senso formale. Il termine «comunicazione» comprende innanzitutto la diffusione e la trasmissione di dati a terzi. La prescrizione contenuta nell’articolo 19 LPD si applica sia allo scambio di dati tra gli organi federali sia alla trasmissione di dati a organi cantonali, comunali ed esteri nonché a privati in Svizzera e all’estero. Ciò è rilevante nel quadro della collaborazione tra l’UFE e la ElCom. Le due autorità elaborano già dati necessari all’adempimento dei propri compiti: ora si chiarisce che possono anche trasmetterli (per determinati scopi). Su questo aspetto la LPD è applicabile senza limitazioni. Inoltre in determinate situazioni di pericolo la ElCom può trasmettere dati a Swissgrid; nel contempo attraverso una norma speciale (art. 27 cpv. 5) l’avamprogetto garantisce che i dati siano trattati in modo confidenziale e siano sufficientemente protetti. Infine in questo contesto è rilevante anche la regolazione Sunshine che prevede la diffusione dei risultati dei confronti tra i diversi gestori della rete di distribuzione.

L’articolo 17btercapoverso 1 obbliga i gestori di rete e gli altri operatori attivi nel settore della metrologia a mettere reciprocamente a disposizione tutti i dati necessari allo svolgimento dei compiti e dei processi previsti dalla legge. In questo caso non si tratta di dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c LPD. Nondimeno nel quadro dell’apertura completa del mercato elettrico questa prescrizione contenuta nell’OAEl è trasferita a livello di legge, data la fondamentale importanza dello scambio dei dati tra gli attori coinvolti nei diversi processi, in particolare riguardanti il cambio del fornitore. Per quanto concerne la gestione dei dati di base e di misurazione dei consumatori finali e dei produttori di energia elettrica, nell’articolo 17btercapoversi 2 e 3 sono sanciti ulteriori principi fondamentali del diritto in materia di protezione dei dati, ad esempio il diritto alla pubblicazione gratuita dei dati personali. Ciò è compiuto in funzione dell’unificazione del diritto, in quanto le AAE costituite secondo il diritto cantonale e comunale non sono assoggettate alla LPD (art. 2 LPD).

Secondo l’articolo 17c capoverso 3 infine i sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione devono soddisfare particolari requisiti in materia di sicurezza dei dati e il Consiglio federale disciplina la relativa procedura di definizione e di verifica del loro rispetto. L’emanazione da parte del Consiglio federale di determinate prescrizioni trova fondamento anche nell’articolo 17c capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 7 LPD, tanto più che la legge sulla protezione dei dati è integralmente applicabile a questi sistemi (art. 17c cpv. 1). Vista la grande rilevanza pratica di questa tematica, al Consiglio federale è attribuita una competenza chiara e globale in merito.