Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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risoluzione della procedura diventa sempre più complessa all’aumentare degli aventi diritto.

5.1.3 Rapporto con il diritto cantonale

L’articolo 91 capoverso 1 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione una competenza derogatoria susseguente. Fintanto che il legislatore federale non fa uso delle proprie competenze legislative, eventuali disposizioni cantonali e comunali restano in vigore. Benché si tratti di una competenza tecnica completa, allorché la esercita, la Confederazione deve osservare ambiti regolatori in cui i Cantoni sono competenti o sono esclusivamente competenti. Il progetto tiene conto di questo principio costituzionale. Segnatamente non interferisce in nessun ambito la cui competenza è prerogativa dei Cantoni. Ad ogni modo, come in passato, il legislatore non esercita completamente le proprie competenze.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nonostante le sue particolari caratteristiche fisiche e la necessità del trasporto in condotta, nel diritto commerciale internazionale l’energia elettrica è considerata un comune bene commerciale. I principi fondamentali dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC76) e dell’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT77) si applicano pertanto anche al commercio di energia elettrica. Indipendentemente da ciò i compiti dell’approvvigionamento elettrico con carattere di servizio, tra cui ad esempio i servizi di metrologia, sono assoggettati all’accordo generale sugli scambi dei servizi (GATS78). La gestione degli aiuti statali si basa invece sull’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (SCM79). Oltre a queste disposizioni del diritto commerciale internazionale, nei confronti dell’UE e degli Stati EFTA trova inoltre applicazione l’accordo di libero scambio Svizzera–UE del 197280 e la convenzione AELS del 196081.

Il presente avamprogetto tiene conto di questi obblighi internazionali. In particolare sono rilevanti per il diritto commerciale internazionale l’apertura completa del mercato elettrico e le libertà di scelta nel settore della metrologia. Con il servizio universale fornito dai gestori della rete di distribuzione locali, il cui prodotto standard è costituito da energia esclusivamente indigena e prevalentemente rinnovabile (art. 6 cpv. 2), l’intervento nel mercato si riduce al minimo. Questo tuttavia è al servizio della sicurezza dell’approvvigionamento e della promozione delle fonti di energia rinnovabili – entrambi obiettivi considerati sia nel diritto dell’OMC che nell’accordo di libero

76 RS 0.632.20.

77 RS 0.632.21.

78RS 0.632.20, allegato 1B.

79RS 0.632.20, allegato 1A.13.

80Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica euro-

pea; RS 0.632.401.

81Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione di libero scambio; RS

0.632.31.