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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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parametri rilevanti ai fini del prezzo (ad es. la composizione dei sottostanti) nelle condizioni relative ai prodotti. In particolare bisogna indicare separatamente se l’emittente può effettuare modifiche e quali.

3.2.14 Procedura di esercizio

Indicazioni generali su come l’investitore deve procedere all’esercizio, se quest’ultimo è previsto (comprese le indicazioni su data e luogo per l’invio della dichiarazione di esercizio).

3.2.15 Modalità di esercizio

Indicazione del rapporto di esercizio determinante e della data dell’ultimo esercizio possibile (compresa l’ora se questa non coincide con la chiusura delle negoziazioni). Occorre indicare separatamente se la quantità giornaliera massima ammessa che si può esercitare viene limitata e se viene fissata una quantità minima.

3.2.16 Possibilità di modifica

1. Indicazioni sulle modifiche delle condizioni relative ai valori mobiliari in caso di variazioni impreviste dei sottostanti come uno scambio di titoli o transazioni analoghe,

2. indicazioni sulla possibilità di effettuare a posteriori modifiche delle condizioni, a prescindere dalle variazioni impreviste dei sottostanti, se tale possibilità è contemplata.

3.2.17 Protezione del capitale

1. Livello di protezione del capitale,

2. se la protezione del capitale è subordinata a condizioni come il raggiungimento, il superamento o il non raggiungimento di valori soglia, occorre indicarlo. Il prospetto deve inoltre contenere indicazioni sulle modalità di calcolo del livello di protezione del capitale.

3.2.18 Opzioni coperte

Se i valori mobiliari sono designati opzioni coperte, nella parte intitolata «Copertura dell’emittente» bisogna dichiarare che il numero di sottostanti in questione è stato costituito in pegno a favore dell’emittente e/o del possessore delle opzioni o depositato presso l’emittente e/o il possessore delle opzioni affinché l’emittente possa adempiere in ogni momento l’impegno di fornire i titoli.

3.2.19 Sostituzione dell’emittente, del garante o del prestatore di cauzioni

Indicare le condizioni per la sostituzione dell’emittente, del garante o del prestatore di cauzioni, se tale sostituzione è prevista.

3.3 Sottostanti

Il prospetto contiene le seguenti indicazioni sui sottostanti.

3.3.1 Indicazioni generali

1. Denominazione generale dei sottostanti e breve descrizione degli stessi se non è disponibile una descrizione accessibile al pubblico,