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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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4. garanzie dello Stato: nel caso di emittenti che godono di una garanzia dello Stato, nel prospetto è possibile rinviare alle pertinenti disposizioni di legge applicabili. Il prospetto deve contenere indicazioni chiare sul contenuto della garanzia dello Stato. Deve indicare all’investitore in particolare se tale garanzia copre anche i valori mobiliari in questione. Se non è possibile rinviare a determinati articoli di una legge di diritto pubblico che definiscono esattamente l’estensione della garanzia dello Stato, il testo della garanzia deve essere riprodotto interamente nel prospetto. Nel prospetto occorre fornire indicazioni su come far valere e far eseguire eventuali pretese nei confronti dello Stato derivanti dalla promessa di garanzia,

5. diritto applicabile e foro competente: il prospetto deve indicare il diritto applicabile alla promessa di garanzia e il foro competente,

6. keepwell agreement: nel prospetto bisogna indicare espressamente che non si tratta di una garanzia né di una fideiussione solidale e se ciò non si evince chiaramente dal tenore del keepwell agreement fornire informazioni sulla natura e sul carattere vincolante del keepwell agreement,

7. nel prospetto occorre esprimersi in particolare sui seguenti punti:

– possibilità per l’emittente di chiedere legalmente l’esecuzione del keepwell agreement,

– possibilità per i singoli investitori di chiedere l’esecuzione del keepwell agreement, segnatamente di chiederla direttamente nei confronti del garante o del prestatore di cauzioni,

– possibilità per le parti contraenti di modificare il keepwell agreement, in particolare la questione del consenso di terzi,

– modifica del keepwell agreement considerata come un caso di rimborso anticipato,

– inclusione dell’emittente nel conto consolidato della società che conclude il keepwell agreement.

3.9 Indicazioni sull’ammissione al commercio

3.9.1 Durata della negoziazione

Durata prevista della negoziazione dei valori mobiliari con l’indicazione dell’ultimo giorno di negoziazione.

3.9.2 Quantità negoziabile

Indicazione della quantità minima negoziabile dei valori mobiliari se è possibile negoziare soltanto un multiplo del taglio (denominazione).

3.9.3 Tipo di quotazione

Nel caso di valori mobiliari con una componente di interessi (ad es. reverse convertibles), indicare se i valori sono negoziati o quotati comprensivi degli interessi maturati o se questi sono esposti separatamente (negoziazione flat, dirty o clean).

3.10 Indicazioni sull’offerta

Il prospetto contiene le seguenti indicazioni sull’offerta.