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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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2. se simili procedimenti non sono né pendenti né imminenti occorre indicarlo.

2.4.5 Personale

Personale impiegato alla data di riferimento del conto annuale per gli esercizi indicati nel prospetto.

2.5 Attività finanziarie

2.5.1 Liquidità

Indicazioni sulla liquidità delle attività finanziarie.

2.5.2 Trattamento fiscale

Trattamento fiscale delle attività finanziarie, se rilevante per la valutazione (ad es. in caso di società di investimento che operano in un Paese specifico). 2.5.3 Attività finanziarie difficili da valutare

Se le attività finanziarie sono solo parzialmente negoziabili (segnatamente investimenti senza mercato secondario con formazione periodica dei prezzi) o la cui valutazione è difficile per altri motivi, in allegato si devono fornire le seguenti indicazioni supplementari.

2.5.3.1 Valutazione di terzi

1. Indicare se terzi hanno effettuato una valutazione delle attività finanziarie difficili da valutare,

2. in caso affermativo, indicare il nome del perito indipendente incaricato delle stime,

3. in caso negativo, indicare espressamente che la responsabilità della valutazione di queste attività è esclusivamente del consiglio di amministrazione. Occorre inoltre segnalare la limitata significatività del valore intrinseco.

2.5.4 Metodi di valutazione

Descrizione dettagliata dei metodi di valutazione previsti.

2.6 Investimenti

2.6.1 Investimenti effettuati

Indicazioni quantitative sui principali investimenti effettuati nel periodo per il quale sono disponibili informazioni finanziarie storiche.

2.6.2 Investimenti correnti

Principali investimenti correnti con indicazione della loro ripartizione geografica (in Svizzera e all’estero).

2.6.3 Investimenti già decisi

Principali investimenti futuri oggetto di una decisione definitiva da parte degli organi direttivi dell’emittente e per i quali sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti.