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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Persone o società che gestiscono il patrimonio, precisando:
1. la qualifica professionale (per le società degli organi direttivi),
2. altre attività rilevanti,
3. le condizioni principali del contratto,
4. la durata dei mandati, e
5 l’onorario, in particolare le retribuzioni versate a terzi dall’emittente per la distribuzione, la gestione e altri servizi.
Le indicazioni sulla qualifica professionale possono essere omesse nel caso di emittenti sottoposti alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o di emittenti sottoposti alla vigilanza di un’autorità estera equivalente.
2.3.9 Banca depositaria
Forma giuridica, sede e amministrazione principale della banca depositaria e attività principale di quest’ultima.
2.3.10 Terzi
Informazioni su terzi le cui retribuzioni sono versate dall’emittente.
2.4 Attività
1. Indicazioni rilevanti per la valutazione dell’attività e della redditività dell’emittente (cfr. n. 2.4.1–2.4.5),
2. segnalare in particolare se queste indicazioni sono state influenzate da eventi eccezionali,
3. indicazioni sulle principali prospettive dell’attività dell’emittente rammentando che tali indicazioni sono caratterizzate da un certo grado di incertezza.
2.4.1 Attività principale
Descrizione degli attuali campi d’attività principali e indicazione del genere e dei settori principali dell’attività di investimento.
2.4.2 Proventi
Proventi per il periodo cui si riferiscono i conti annuali passati indicati nel prospetto.
I proventi devono essere indicati separatamente per settore di attività e mercato geografico; è possibile omettere questa classificazione se non è rilevante ai fini della valutazione dei proventi determinanti.
2.4.3 Ubicazione e partecipazioni rilevanti
Se essenziali per l’attività, ubicazione e importanza delle partecipazioni che superano il 10 per cento del totale di bilancio.
2.4.4 Procedimenti giudiziari, arbitrali e amministrativi
1. Indicazioni su procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi pendenti o imminenti che hanno rilevanza per la situazione patrimoniale o il risultato d’esercizio dell’emittente,