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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Se rilevante, importo complessivo degli impegni eventuali, data di scadenza e valuta.
Per le suddette categorie si possono fornire indicazioni sommarie, sempre che queste non creino un’impressione fuorviante.
2.7.6 Capitalizzazione e indebitamento
Panoramica della capitalizzazione e dell’indebitamento, facendo una distinzione tra debiti garantiti e non garantiti. La data della panoramica non deve risalire a più di 90 giorni dalla data del prospetto. Anche i debiti indiretti e gli impegni eventuali fanno parte dell’indebitamento e devono essere distinti dai debiti.
2.7.7 Disposizioni statutarie che derogano alla legge
Disposizioni statutarie che derogano alle disposizioni legali ai fini della modifica del capitale e dei diritti connessi alle singole categorie di valori mobiliari.
2.7.8 Iscrizione all’ordine del giorno
Regole sull’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne i termini e i giorni di riferimento.
2.7.9 Titoli di partecipazione propri
Numero dei titoli di partecipazione propri detenuti dall’emittente o su suo incarico, compresi i titoli di partecipazione dell’emittente detenuti da un’altra società in cui esso possiede oltre il 50 per cento dei diritti di voto.
2.7.10 Azionisti importanti
Per quanto concerne gli azionisti importanti e i gruppi di azionisti importanti nonché le loro partecipazioni, devono essere fornite le indicazioni secondo gli articoli 120 e 121 della legge del 19 giugno 201525 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e le relative disposizioni di esecuzione dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 201526 sull’infrastruttura finanziaria, sempre che siano note all’emittente.
2.7.11 Partecipazioni incrociate
Partecipazioni incrociate, se la partecipazione al capitale o i diritti di voto superano per entrambe le parti il valore soglia del 5 per cento.
2.7.12 Offerte pubbliche d’acquisto
Eventuali agevolazioni o deroghe all’obbligo di presentare un’offerta pubblica d’acquisto ai sensi degli articoli 135 e 136 LInFi secondo gli statuti (clausole opting-out e opting-up) con indicazione del valore soglia percentuale.
2.7.13 Diritto al dividendo
25RS 958.1