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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

200 franchi per ettaro e anno poiché può essere cumulato con il contributo per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta.

Allegato 8 numeri 1.2bis e 2.2.6 lettere e ed f

La durata determinante per la definizione di un caso di recidiva è fissata a 6 anni (invece di 4). Questo adeguamento è giustificato dalla durata delle pause tra le colture valide ai fini della PER. Gli importi per la riduzione dei pagamenti diretti in caso di recidiva di erosione dei suoli, invece, sono stati uniformati riducedoli al ribasso (900 fr./ha).

Allegato 8 numero 2.1.6 lettera d

L'autodichiarazione non deve necessariamente contemplare tutti gli alberi. In caso d’indicazione di un valore troppo basso non è quindi necessaria alcuna correzione.

Allegato 8 numero 2.4.5 lettera c

In caso di un’eccessiva presenza di piante problematiche su maggesi fioriti e da rotazione nonché sulla striscia su superficie coltiva la sanzione era fuorviante a causa delle incongruenze tra le istruzioni relative all’articolo 58 capoverso 3 e le riduzioni secondo l’allegato 8. Con l’adeguamento del numero 2.4.5c la procedura è disciplinata in maniera chiara.

Allegato 8 numero 2.4.11 lettera d

La descrizione della lacuna è adeguata analogamente alla modifica di cui all'allegato 4.

Allegato 8 numero 2.4.17 lettera c

La descrizione della lacuna è adeguata analogamente alla modifica di cui all'allegato 4.

Allegato 8 numero 2.10.9

Per il nuovo contributo per l'efficienza delle risorse per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta s’introduce un punto di controllo e la relativa disposizione per la riduzione dei contributi.

Allegato 8 numero 3.8.1 lettera a

Le esigenze di cui all’articolo 58 sono già controllate nel quadro dei contributi d’estivazione che vengono eventualmente ridotti. Ciò riguarda le disposizioni per la lotta a piante problematiche e l’impiego di erbicidi e di frantumatrici. Le riduzioni relative alle esigenze della qualità biologica di cui all’articolo 59 sono disciplinate alla lettera b. Tali adeguamenti concorrono a semplificare il coordinamento dei controlli e a evitare doppie riduzioni sulla stessa superficie all’interno dei due programmi per i contributi d’estivazione e i contributi per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

La possibilità di modificare determinati oneri della PER nell'ambito di progetti con accompagnamento scientifico, per la Confederazione causa un maggior dispendio puntuale, segnatamente per verificare materialmente se i nuovi oneri sono almeno equivalenti dal profilo ecologico. A medio termine la norma consente di poter strutturare la PER in maniera maggiormente orientata agli obiettivi.

Il contributo per il bestiame da latte è finanziato con l'abolizione della vigente normativa speciale (1.7 mio. fr.) e la riduzione dei fondi in seguito all'introduzione della limitazione dei contributi per la biodiversità nella regione d'estivazione (1.6 mio. fr.). Quindi è una soluzione che non comporta alcun sostegno finanziario supplementare della regione d'estivazione a scapito delle aziende gestite tutto l'anno.