Progetto
Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 169Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla salute dei vegetali
2 L’UFAM è competente per l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano nel caso di organismi nocivi particolarmente pericolosi che rappresentano una minaccia prevalentemente per gli alberi e gli arbusti forestali.
3 Se l’esecuzione riguarda entrambi i settori di competenza menzionati nei capoversi 1 e 2, l’UFAG decide con il consenso dell’UFAM.
4 L’UFAG assicura il coordinamento e i contatti nel settore della salute dei vegetali a livello internazionale.
5 L’UFAG e l’UFAM collaborano per assicurare un’esecuzione uniforme e coerente della presente ordinanza.
Art. 87 Compiti degli uffici federali
L’UFAG e l’UFAM svolgono i compiti seguenti:
a. determinano le misure da adottare contro la presenza e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e ne sorvegliano l’esecuzione;
b. registrano le aziende e rilasciano le omologazioni;
c. eseguono le misure fitosanitarie necessarie nella produzione di sementi e di tuberi-seme, sentiti i servizi incaricati dell’esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberi-seme e le organizzazioni professionali interessate;
d. informano i Cantoni e le organizzazioni professionali in merito alla presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi, mettono a disposizione il relativo materiale informativo e formano gli esperti;
e. esercitano l’alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell’ambito della presente ordinanza.
Art. 88 Servizio fitosanitario federale
1 L’UFAG e l’UFAM designano congiuntamente il SFF. Esso si compone di collaboratori dei due uffici federali.
2 L’UFAG e l’UFAM stabiliscono:
a. il regolamento interno del SFF;
b. i compiti che delegano a tale servizio, se non sono stabiliti nella presente ordinanza.
Art. 89 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione fitosanitaria forestale.
Art. 90 Servizi cantonali
1 I servizi cantonali sono competenti per l’esecuzione delle misure di prevenzione e di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente