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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

2 L’UFAM è competente per l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano nel caso di organismi nocivi particolarmente pericolosi che rappresentano una minaccia prevalentemente per gli alberi e gli arbusti forestali.

3 Se l’esecuzione riguarda entrambi i settori di competenza menzionati nei capoversi 1 e 2, l’UFAG decide con il consenso dell’UFAM.

4 L’UFAG assicura il coordinamento e i contatti nel settore della salute dei vegetali a livello internazionale.

5 L’UFAG e l’UFAM collaborano per assicurare un’esecuzione uniforme e coerente della presente ordinanza.

Art. 87 Compiti degli uffici federali

L’UFAG e l’UFAM svolgono i compiti seguenti:

a. determinano le misure da adottare contro la presenza e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e ne sorvegliano l’esecuzione;

b. registrano le aziende e rilasciano le omologazioni;

c. eseguono le misure fitosanitarie necessarie nella produzione di sementi e di tuberi-seme, sentiti i servizi incaricati dell’esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberi-seme e le organizzazioni professionali interessate;

d. informano i Cantoni e le organizzazioni professionali in merito alla presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi, mettono a disposizione il relativo materiale informativo e formano gli esperti;

e. esercitano l’alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell’ambito della presente ordinanza.

Art. 88 Servizio fitosanitario federale

1 L’UFAG e l’UFAM designano congiuntamente il SFF. Esso si compone di collaboratori dei due uffici federali.

2 L’UFAG e l’UFAM stabiliscono:

a. il regolamento interno del SFF;

b. i compiti che delegano a tale servizio, se non sono stabiliti nella presente ordinanza.

Art. 89 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione fitosanitaria forestale.

Art. 90 Servizi cantonali

1 I servizi cantonali sono competenti per l’esecuzione delle misure di prevenzione e di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente