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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Art. 79 Certificati fitosanitari di esportazione
1 Per l’esportazione di merci in uno Stato terzo il SFF rilascia un certificato fitosanitario secondo l’allegato 7 numero 1 se il richiedente:
a. è responsabile della merce destinata all’esportazione;
b. informa il SFF in merito alle esigenze fitosanitarie nel Paese di destinazione; e
c. garantisce che la merce adempie le disposizioni fitosanitarie per l’importazione del Paese di destinazione.
2 Se del caso, può ispezionare il luogo di produzione e immediati dintorni o prelevare campioni e analizzare la merce.
3 Per la merce che non è di sua produzione, il richiedente deve fornire prove che consentano di stabilirne la provenienza.
4 Il SFF fornisce certificati fitosanitari di esportazione elettronici unicamente mediante il sistema di gestione delle informazioni da esso designato.
Art. 80 Certificati fitosanitari di riesportazione
1 Per la riesportazione di merci provenienti da uno Stato terzo in uno Stato terzo il SFF rilascia un certificato fitosanitario di riesportazione secondo l’allegato 7 numero 2 se il richiedente:
a. è responsabile della merce destinata alla riesportazione;
b. informa il SFF in merito alle esigenze fitosanitarie nel Paese di destinazione;
c. garantisce che la merce adempie le dispoiszioni fitosanitarie per l’importazione del Paese di destinazione;
d. produce il certificato fitosanitario originale o una copia certificata conforme; e
e. dimostra che:
1. dopo la sua importazione, la merce in questione non è stata coltivata, prodotta o trasformata allo scopo di modificarne le caratteristiche,
2. durante l’immagazzinamento, la merce in questione non è stata esposta al rischio di infestazione o contaminazione da organismi che nel Paese di destinazione sono considerati organismi da quarantena o organismi regolamentati non da quarantena, e
3. l’identità della merce è stata mantenuta.
2 Il SFF fornisce certificati fitosanitari di riesportazione elettronici unicamente mediante il sistema di gestione delle informazioni da esso designato.