Progetto

Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 166Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla salute dei vegetali

Art. 79 Certificati fitosanitari di esportazione

1 Per l’esportazione di merci in uno Stato terzo il SFF rilascia un certificato fitosanitario secondo l’allegato 7 numero 1 se il richiedente:

a. è responsabile della merce destinata all’esportazione;

b. informa il SFF in merito alle esigenze fitosanitarie nel Paese di destinazione; e

c. garantisce che la merce adempie le disposizioni fitosanitarie per l’importazione del Paese di destinazione.

2 Se del caso, può ispezionare il luogo di produzione e immediati dintorni o prelevare campioni e analizzare la merce.

3 Per la merce che non è di sua produzione, il richiedente deve fornire prove che consentano di stabilirne la provenienza.

4 Il SFF fornisce certificati fitosanitari di esportazione elettronici unicamente mediante il sistema di gestione delle informazioni da esso designato.

Art. 80 Certificati fitosanitari di riesportazione

1 Per la riesportazione di merci provenienti da uno Stato terzo in uno Stato terzo il SFF rilascia un certificato fitosanitario di riesportazione secondo l’allegato 7 numero 2 se il richiedente:

a. è responsabile della merce destinata alla riesportazione;

b. informa il SFF in merito alle esigenze fitosanitarie nel Paese di destinazione;

c. garantisce che la merce adempie le dispoiszioni fitosanitarie per l’importazione del Paese di destinazione;

d. produce il certificato fitosanitario originale o una copia certificata conforme; e

e. dimostra che:

1. dopo la sua importazione, la merce in questione non è stata coltivata, prodotta o trasformata allo scopo di modificarne le caratteristiche,

2. durante l’immagazzinamento, la merce in questione non è stata esposta al rischio di infestazione o contaminazione da organismi che nel Paese di destinazione sono considerati organismi da quarantena o organismi regolamentati non da quarantena, e

3. l’identità della merce è stata mantenuta.

2 Il SFF fornisce certificati fitosanitari di riesportazione elettronici unicamente mediante il sistema di gestione delle informazioni da esso designato.