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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
pericolosi all’interno del Paese, se tali misure non rientrano nella competenza del SFF. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni interessati.
2 I servizi cantonali hanno altresì i seguenti compiti:
a. informano gli uffici federali competenti in merio alle notifiche ricevute in virtù dell’articolo 8 nonché ai risultati del monitoraggio del territorio di cui all’articolo 18 e dei rilevamenti di cui agli articoli 17 e 19;
b. collaborano all’esecuzione delle misure volte a rilevare la situazione fitosanitaria di un determinato organismo nocivo particolarmente pericoloso;
c. collaborano all’esecuzione delle misure di cui agli articoli 22 e 23;
d. provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è obbligatoria la notifica;
e. informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito alla presenza e agli effetti concreti di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
f. forniscono informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affinché le misure di prevenzione e di lotta in questione siano eseguite tempestivamente e correttamente. A tale scopo occorre seguire le istruzioni dell’ufficio federale competente.
3 Per gli organismi nocivi che rappresentano una minaccia per le colture agricole o le colture dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, ma che non sono regolamentati dalla presente ordinanza, i Cantoni possono emanare prescrizioni in materia di monitoraggio, informazione e lotta.
Art. 91 Rilevamenti e controlli
1 Gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli necessari per l’esecuzione della presente ordinanza, sempre che essa non disponga altrimenti.
2 A tale scopo, i suddetti organi o i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai magazzini e possono, se necessario, consultare i registri e la corrispondenza.
3 I suddetti organi o i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni concernenti la salute dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che:
a. in qualsiasi modo hanno a che fare con organismi nocivi particolarmente pericolosi;
b. utilizzano a titolo professionale merci che possono essere infestate da organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Art. 92 Altri organi
1 Gli uffici federali competenti possono delegare i compiti qui elencati all’Amministrazione federale delle dogane, ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti: