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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Art. 81 Certificati di pre-esportazione

1 Per le merci coltivate, prodotte, immagazzinate o trasformate in Svizzera e che passando per uno Stato membro dell’UE sono esportate in uno Stato terzo, il SFF rilascia, su richiesta, un certificato di pre-esportazione secondo l’allegato 7 numero 3.

2 Può certificarvi in particolare:

a. che le merci in questione sono indenni da determinati organismi nocivi o che l’infestazione da organismi nocivi è inferiore a una determinata soglia;

b. l’origine della merce, ovvero il campo, l’unità di produzione, il luogo di produzione o il territorio;

c. lo stato fitosanitario del campo, dell’unità di produzione, del luogo di produzione, del territorio o del Paese di origine della merce;

d. i risultati delle ispezioni, della campionatura e delle analisi effettuati sulla merce;

e. i provvedimenti per la protezione della salute dei vegetali applicati nella produzione e nella trasformazione della merce.

3 Il SFF può ispezionare il luogo di produzione e immediati dintorni o prelevare campioni e analizzare la merce.

4 Il certificato di pre-esportazione scorta la merce durante il trasporto, a meno che venga trasmesso allo Stato membro dell’UE interessato per via elettronica.

5 Il DEFR e il DATEC possono stabilire la procedura per il rilascio del certificato di pre-esportazione.

Capitolo 11: Finanziamento

Sezione 1: Disposizioni applicabili all’agricoltura e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale

Art. 82 Indennità per danni causati da misure della Confederazione

1 L’UFAG versa, in casi di rigore, un’indennità per danni causati all’agricoltura o all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale da misure adottate dal SFF in virtù della presente ordinanza contro organismi da quarantena, organismi da quarantena potenziali o organismi da quarantena nelle zone protette. Il DEFR stabilisce i criteri per il calcolo dell’indennità.

2 Non concede indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza; sono fatte salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 195815 sulla responsabilità.

3 Le domande d’indennità, debitamente motivate, sono presentate all’UFAG immediatamente dopo la constatazione del danno, ma al più tardi un anno dopo l’esecuzione della misura che lo ha causato.

15 RS 170.32