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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Art. 83 Indennità ai Cantoni

1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute da essi sostenute per la lotta contro organismi da quarantena, organismi da quarantena potenziali o organismi da quarantena nelle zone protette che minacciano prevalentemente l’agricoltura o l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, incluse le misure di prevenzione.

2 Essa rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima comparsa in un Cantone di organismi da quarantena, organismi da quarantena potenziali o organismi da quarantena nelle zone protette, il pericolo di diffusione è particolarmente elevato e la probabilità di eradicazione è ancora alta.

3 Può ridurre i contributi se le misure prese dai Cantoni per eradicare i focolai d’infestazione non sono adeguate o se le misure di lotta ordinate dal SFF non sono state attuate o lo sono state solo in parte.

4 Il DEFR precisa le spese riconosciute dalla Confederazione e definisce la procedura per presentare domanda.

Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste

Art. 84

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono retti dagli articoli 40– 40b dell’ordinanza del 30 novembre 199216 sulle foreste.

Capitolo 12: Competenze ed esecuzione

Art. 85 Competenza dei dipartimenti federali

1 Il DEFR è competente per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che rappresentano una minaccia prevalentemente per le piante agricole coltivate e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

2 Il DATEC è competente per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che rappresentano una minaccia prevalentemente per gli alberi e gli arbusti forestali.

3 Il DEFR e il DATEC coordinano le loro attività per l’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 86 Competenza degli uffici federali

1 L’UFAG è competente per l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano nel caso di organismi nocivi particolarmente pericolosi che rappresentano una minaccia prevalentemente per le piante agricole coltivate e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

16 RS 921.01