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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Allegato 7 (art. 79–81)

Contenuto dei certificati fitosanitari di esportazione e di riesportazione nonché del certificato di pre-esportazione

1. Certificato fitosanitario di esportazione (conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997)

1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario

n.

3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato 4 Servizio fitosanitario di

al(ai) Servizio(i) fitosanitario(i) di

5 Luogo di origine

6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)

7 Punto di entrata dichiarato

8 Segni particolari; numero e descrizione dei colli; nome del prodotto, nome bo- 9 Quantità

tanico dei vegetali; dichiarata

10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentati descritti nel presente certificato:

– sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e

– sono considerati indenni da organismi da quarantena specificati dalla Parte contraente importatrice, e

sono conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, comprese quelle relative agli organismi regolamentati non da quarantena.

I vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentate sono considerati praticamente indenni da altri organismi nocivi.

11 Dichiarazione supplementare

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE

12 Data 13 Trattamento

14 Sostanza chimica (principio attivo) Data

Nome dell’organo di controllo

15 Durata e temperatura 16 Concentrazione

17 Informazioni supplementari

(Firma) (Timbro

ufficiale)

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.