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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 7 (art. 79–81)
Contenuto dei certificati fitosanitari di esportazione e di riesportazione nonché del certificato di pre-esportazione
1. Certificato fitosanitario di esportazione (conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997)
1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario
n.
3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato 4 Servizio fitosanitario di
al(ai) Servizio(i) fitosanitario(i) di
5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)
7 Punto di entrata dichiarato
8 Segni particolari; numero e descrizione dei colli; nome del prodotto, nome bo- 9 Quantità
tanico dei vegetali; dichiarata
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentati descritti nel presente certificato:
– sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e
– sono considerati indenni da organismi da quarantena specificati dalla Parte contraente importatrice, e
sono conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, comprese quelle relative agli organismi regolamentati non da quarantena.
I vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentate sono considerati praticamente indenni da altri organismi nocivi.
11 Dichiarazione supplementare
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE
12 Data 13 Trattamento
14 Sostanza chimica (principio attivo) Data
Nome dell’organo di controllo
15 Durata e temperatura 16 Concentrazione
17 Informazioni supplementari
(Firma) (Timbro
ufficiale)
Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.