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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte
Capoverso 2 – In base alla revisione della legislazione in materia di derrate alimentari, va adeguata la lettera a numero 1.
Articolo 2
Capoverso 1 - In base alla revisione della legislazione in materia di derrate alimentari, va adeguata la lettera a.
Articolo 2a
Come misura d’accompagnamento alla prevista abrogazione dei contributi all’esportazione ai sensi della legge sul cioccolato è introdotto il supplemento per il latte commerciale pari a 4 centesimi il chilogrammo. L’importo del supplemento è conforme al Decreto federale modificato dal Parlamento che modifica il decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2018-2021.
Articolo 3
Capoverso 1 – Poiché viene introdotto un nuovo supplemento per il latte commerciale (art. 2a), l'articolo 3 capoverso 1 OSL deve essere precisato in quanto si riferisce al supplemento per il latte trasformato in formaggio (art. 1 e 2).
Capoverso 3 – Le domande di versamento del supplemento per il latte commerciale giusta l'articolo 2a in linea di principio devono essere inoltrate dai produttori poiché questi sono i beneficiari e dispongono dei dati necessari (conteggio del pagamento del latte).
Capoverso 4 - I produttori possono incaricare i valorizzatori d’inoltrare una domanda di versamento secondo l'articolo 3 capoverso 3. In tal modo il dispendio amministrativo per i produttori rimane contenuto.
Capoverso 5 – I produttori devono notificare al servizio d'amministrazione l'incarico giusta il capoverso 1 e indicargli il numero d'identificazione della persona incaricata contenuto nella banca dati nazionale sul latte (DBMilch.ch). Questo aiuta a creare condizioni chiare relativamente all'inoltro della domanda. Per garantire l'inoltro della domanda i produttori devono notificare al servizio d'amministrazione anche la revoca dell'incarico.
Articolo 4a
Capoverso 2 – Questo capoverso è abrogato poiché per tutte le domande vige lo stesso termine d'inoltro.
Articolo 10
Capoverso 2 - In base al termine d'inoltro (15 dicembre) giusta l'articolo 4a, i termini di notifica semestrali sono fissati al 10 maggio e al 10 novembre se sono commercializzati meno di 600 chilogrammi di latte al mese.
Articolo 11
Anche i produttori devono conservare per almeno cinque anni i conteggi concernenti la vendita di latte.