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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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che non sono destinati al consumo proprio del produttore.
Titolo prima dell’articolo 1c
Sezione 1a: Supplementi
Art. 1c Supplemento per il latte trasformato in formaggio
1 Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 11 centesimi per ogni chilogrammo di latte.
2
È versato ai produttori se il latte è trasformato in:
a. formaggio che:
1. adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), e
2. presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;
b. formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o
c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse.
3 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco.
4 Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell'allegato.
Art. 2 cpv. 1 lett. a Frase introduttiva
1 Per il latte proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora:
a. sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo i requisiti stabiliti dal DFI nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr3:
Art.2a Supplemento per il latte commerciale
Per il latte commerciale vaccino la Confederazione versa ai produttori un supplemento di 4 centesimi il chilogrammo.
Art. 3 cpv. 1 e 3-5