Progetto

Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 198Fedlex · Progetto

che non sono destinati al consumo proprio del produttore.

Titolo prima dell’articolo 1c

Sezione 1a: Supplementi

Art. 1c Supplemento per il latte trasformato in formaggio

1 Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 11 centesimi per ogni chilogrammo di latte.

2

È versato ai produttori se il latte è trasformato in:

a. formaggio che:

1. adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), e

2. presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;

b. formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o

c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse.

3 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco.

4 Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell'allegato.

Art. 2 cpv. 1 lett. a Frase introduttiva

1 Per il latte proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora:

a. sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo i requisiti stabiliti dal DFI nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr3:

Art.2a Supplemento per il latte commerciale

Per il latte commerciale vaccino la Confederazione versa ai produttori un supplemento di 4 centesimi il chilogrammo.

Art. 3 cpv. 1 e 3-5

2 RS 817.02

3 RS 817.02