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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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OCoC
comunicarla alla competente autorità. Questa norma vigeva già per le lacune gravi ma adesso è estesa a tutte le lacune.
Un altro punto saliente del nuovo sistema di controllo è che il numero di controlli senza preavviso nell’ambito del benessere degli animali viene aumentato al 40 per cento l’anno, accrescendone l’efficacia e l’attendibilità.
Sostanzialmente diverso è quanto prescritto per i controlli di base per i contributi per le superfici con biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione. In questi ambiti i controlli devono concentrarsi su un campione di superfici tenendo conto di ogni tipo di superficie per la promozione della biodiversità e di ogni misura per l’interconnessione notificati. Non devono più essere obbligatoriamente controllate tutte le superfici.
2.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione
Le disposizioni vigenti restano invariate.
Articolo 2 Controlli di base
Capoversi 1-3 - Le disposizioni vigenti restano invariate.
Capoverso 4 - La disposizione vigente è stata spostata all'articolo 9 capoverso 2. Nel nuovo testo non si applica più all'USAV, in quanto nessuna delle ordinanze menzionate nel campo di applicazione è più di sua competenza.
Articolo 3 Frequenza minima e coordinamento dei controlli di base
Capoverso 1 - Le disposizioni vigenti restano invariate, ciò che cambia sono i periodi fissati nell’allegato 1 per i controlli di base. Il periodo minimo per i controlli di base per PER (protezione degli animali escl.), programmi nell’ambito dei pagamenti diretti e contributi per singole colture è stato aumentato a 8 anni. A questa frequenza venivano già svolti i controlli relativi ai programmi nell’ambito dei pagamenti diretti concernenti la qualità del paesaggio, l’interconnessione SPB e le SPB del livello qualitativo II nonché le aziende d’estivazione.
Capoversi 2 e 3 - Queste disposizioni impongono ai Cantoni di attuare i controlli di base in maniera efficiente. L’efficienza è riferita soprattutto al periodo in cui viene svolto un controllo di base. Per alcuni ambiti è più opportuno svolgere i controlli in autunno-inverno, per altri in primavera-estate. Non ha senso, ad esempio, svolgere un controllo sul benessere dei bovini nei mesi estivi, quando il bestiame è sull'alpe, mentre un controllo delle superfici per la promozione della biodiversità va svolto necessariamente in estate. È quindi una conseguenza logica che in azienda vadano effettuati almeno 2 controlli di base nell'arco di 8 anni cosicché ogni azienda venga sottoposta a controllo in un periodo durante il quale essa può essere veramente controllata.
Capoverso 4 - Questo capoverso disciplina la quota minima di controlli di base svolti senza preavviso nell’ambito del benessere degli animali, che viene aumentata dal 10 al 40 per cento. I controlli senza preavviso sono più efficaci e attendibili soprattutto nell’ambito della detenzione degli animali. Le norme relative ai controlli sulla protezione degli animali non sono più disciplinate nell’OCoC bensì nell’OPCN perché l’ordinanza sulla protezione degli animali rientra nel campo d’applicazione dell’OPCN.
Capoverso 5 - Questo capoverso riprende il vigente capoverso 2. Tuttavia sono state stralciate due eccezioni, segnatamente il contributo per la qualità del paesaggio e i contributi per l'efficienza delle risorse. Per questi due tipi di contributi una deroga è superflua. Già attualmente vengono perlopiù combinati con controlli di base svolti in azienda in altri ambiti.
Capoverso 6 - In questo capoverso sono state trasposte le disposizioni dell'articolo 102 capoversi 3 e 4 OPD. Viene prescritto quando devono essere svolti i controlli di base in caso di prima notifica o di