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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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OCoC

reiscrizione. Tecnicamente questi rientrano nell'OCoC e non nell'OPD. Il principio è che nel primo anno di contribuzione viene condotto il primo controllo di base, ad esempio per i contributi SSRA, URA o per le superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II. Per quest'ultimo tipo di contributo si tratta di rilevare per la prima volta la vegetazione e questo vale come primo controllo di base. Viene mantenuta l'eccezione relativa al programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (nel secondo anno di contribuzione dopo la prima notifica o la reiscrizione). Lo stesso si applica per i contributi per l’interconnessione (primi 8 anni di contribuzione). Può essere stralciata, invece, l’eccezione per il contributo per la qualità del paesaggio che quando è stata introdotta, nel 2014, aveva un senso perché i controlli non potevano essere svolti tutti nel primo anno, ma ora, essendo il programma consolidato, i controlli in caso di prima notifica e di reiscrizione possono essere svolti nel primo anno di contribuzione.

Articolo 4 Controlli in funzione del rischio

Nel titolo dell’articolo il termine “controlli supplementari” è stato sostituito da “controlli in funzione del rischio”. Il nuovo termine definisce in maniera più precisa lo scopo di questi controlli.

Capoverso 1 - Alla lettera d viene stralciato il criterio “elementi sostanziali che non hanno potuto essere controllati nell'ambito del rispettivo controllo di base” che era poco rilevante nella pratica e con le riforme nel settore dei controlli ha definitivamente perso la sua rilevanza. Inoltre, viene stabilito un criterio che consente di individuare di anno in anno i punti salienti su cui deve vertere il controllo. Questi punti salienti a maggior rischio lacune possono essere, ad esempio, il controllo delle disposizioni relative all'erosione nelle regioni con abbondanti precipitazioni e in determinate colture su terreni declivi, il controllo del benessere degli animali della specie suina in base alle nuove disposizioni di legge, l'impiego di prodotti fitosanitari in frutticoltura e viticoltura, fasce tampone, eccetera.

Capoverso 2 - La vigente disposizione relativa ai controlli aleatori è stralciata. Al suo posto viene ripresa la disposizione analoga a quella concernente i controlli di base all'articolo 2 capoverso 3 ampliandola per i controlli in funzione del rischio.

La disposizione del vigente capoverso 3 è stata stralciata. I controlli supplementari per le SPB possono essere coperti tramite le prescrizioni relative ai controlli in funzione del rischio. È stato stralciato anche il vigente capoverso 4 perché il rimando all'ordinanza sull'agricoltura biologica è superfluo.

Il capoverso 5 è stato spostato all'articolo 9 capoverso 2 perché si tratta di un compito generale

dell’UFAG.

Articolo 5 Frequenza minima dei controlli in funzione del rischio

Analogamente ai controlli di base anche quelli in funzione del rischio sono disciplinati in due articoli. L'articolo 4 fissa i principi dei controlli in funzione del rischio e l'articolo 5 la loro frequenza minima.

Ai capoversi 1 e 2 viene stabilito che una lacuna comporta assolutamente un controllo supplementare a differenza di quanto accadeva fino ad ora. Sono fatte salve soltanto le lacune che per le aziende annuali comportano una riduzione di 200 franchi o di importo minore (cpv. 4). Non è prevista alcuna deroga per le aziende d’estivazione. Per quanto concerne il periodo in cui va svolto il controllo, si fa una distinzione tra le aziende annuali e quelle d'estivazione. Per le prime, di norma, si deve procedere nell'anno in cui è avvenuto il controllo o nell'anno civile seguente. Per le seconde si può procedere anche nel terzo anno civile successivo a quello in cui è stata rilevata la lacuna, poiché i risultati delle misure non sono visibili così rapidamente, soprattutto nel caso della riduzione dell’avanzamento del bosco.

Al capoverso 3 viene prescritto ai Cantoni di controllare almeno il 5 per cento delle aziende annuali e il 5 per cento di quelle d’estivazione in base ai rischi indicati. Questa percentuale si riferisce alle aziende scelte in base ai criteri di rischio di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b-d. Il compito di scegliere le aziende in base ai diversi criteri continua a spettare, di norma, ai Cantoni. Quelli che contano un numero molto basso di aziende d’estivazione non possono applicare la norma del 5 per cento annuo e