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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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OCoC
pertanto questa prescrizione si applica soltanto nei Cantoni in cui sono presenti almeno 20 aziende d’estivazione.
Al capoverso 5, in analogia all’articolo 3 capoverso 4, è richiesta una quota minima di controlli in funzione del rischio svolti senza preavviso nell’ambito del benessere degli animali. Finora una norma di questo tipo esisteva soltanto per i controlli di base. Siccome i controlli senza preavviso sono notevolmente più efficaci, la norma della quota minima è opportuna anche per i controlli in funzione del rischio.
Articolo 6 Norma per le piccole aziende
Le vigenti disposizioni dell'articolo 5 sono state riprese nell'articolo 6. Viene stralciato il criterio delle tre unità di bestiame grosso, perché è sufficiente quello delle 0,2 unità standard di manodopera. Il numero di unità di bestiame grosso è rilevante per i controlli in ambito veterinario che sono disciplinati nell’OPCN.
Articolo 7 Organi di controllo
Capoverso 1 - Le vigenti disposizioni dell'articolo 6 capoverso 1 sono state riprese senza apportarvi alcuna modifica.
Capoverso 2 - Nell'elenco alla lettera a sono stati aggiunti i lupini, perché dal 2018 per questa coltura potranno essere versati contributi per la produzione estensiva. Per il resto la disposizione vigente dell'articolo 6 capoverso 2 è stata ripresa senza apportarvi alcuna modifica.
Capoverso 3 - Le vigenti disposizioni dell'articolo 6 capoverso 4 sono state riprese senza apportarvi alcuna modifica.
Capoverso 4 - L'obbligo di notifica è più severo; infatti, al competente organo esecutivo non devono essere più notificate soltanto le lacune palesi e gravi, bensì tutte quelle che vengono rilevate. Ad esempio, se un controllore ha il compito di svolgere un controllo su un programma per il benessere degli animali, questi è tenuto a notificare tutte le infrazioni constatate nell'ambito della protezione degli animali durante la sua ispezione in azienda. Lo stesso vale per altre infrazioni eventualmente rilevate anche se sono attinenti a un altro ambito di controllo al di fuori del suo incarico. In questo modo il controllo è più efficace.
Articolo 8 Compiti dei Cantoni e degli organi di controllo
Capoversi 1 a 3 - Le disposizioni vigenti dell'articolo 7 capoversi 1 a 3 sono riprese sostanzialmente senza apportarvi alcuna modifica. Al capoverso 1 viene aggiunto il rimando all’articolo 2 capoverso 4 OPCN al fine di sancire in modo chiaro l’obbligo di coordinare i controlli in ambito veterinario e in quello della produzione primaria.
Articolo 9 Compiti della Confederazione
Capoverso 1 - La collaborazione per l'esecuzione dell'OCoC viene estesa all'UFAM visto che l'ordinanza sulla protezione delle acque menzionata nel campo di applicazione dell'OCoC è di sua competenza.
Capoverso 2 - La competenza finora disciplinata nell'articolo 2 capoverso 4 è ripresa nella lettera a. Tuttavia, l'USAV non è più menzionato visto che tutte le ordinanze indicate nel campo di applicazione sono di competenza dell’UFAG. Viene invece menzionato l’UFAM data la sua competenza nel campo dell’ordinanza sulla protezione delle acque. L’UFAG fa già uso della sua facoltà di allestire elenchi dei punti da verificare in sede di controllo, prova ne sono gli elenchi esaustivi e vincolanti pubblicati in Acontrol (consultabili su agate.ch). In futuro l’UFAG, in collaborazione con un gruppo di lavoro, selezionerà da ogni ambito e per ogni programma i punti di controllo più rilevanti da usare come punti di controllo salienti nel quadro dei controlli di base. Alla lettera b è stata ripresa per analogia la disposizione dell'articolo 4 capoverso 5. Nel quadro di direttive tecniche l'UFAG e l’UFAM possono, d'intesa