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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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OCoC
con Cantoni e organi di controllo, emanare direttive tecniche sull’esecuzione dei controlli nei loro ambiti. L’UFAG ad esempio può stabilire annualmente ambiti a maggior rischio lacune. In questo modo possono essere fissati i punti salienti dei controlli in funzione del rischio che, ad esempio, possono interessare l’impiego di prodotti fitosanitari nelle aziende con colture speciali, l’erosione nei campi di patate, eccetera. L'UFAG, inoltre, può stabilire norme nelle direttive tecniche che vincolino i Cantoni a effettuare controlli in base a punti salienti, cosicché se necessario questi possano essere condotti su tutto il territorio nazionale.
Allegato 1 Ambiti assoggettati a controlli di base e frequenza dei controlli di base
Il numero 1 è stato stralciato perché questi ambiti sono disciplinati nell’OPCN. Visto che le rispettive ordinanze non sono più elencate nel campo di applicazione dell’OCoC, non è coerente menzionarli nell’OCoC. Il vigente numero 2 diventa il numero 1 e resta sostanzialmente invariato. Il vigente numero 3 diventa il numero 2. Per tutti gli ambiti ivi elencati viene fissato un intervallo di 8 anni. Gli ambiti esistenti sono stati sintetizzati maggiormente.
Allegato 2 Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva nonché delle superfici per la promozione della biodiversità
È stato corretto il rimando errato all'OPD al numero 3.1. I tipi di biodiversità sono definiti all'articolo 55 OPD. I controlli di base dei contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione non devono più avvenire su tutte le superfici, bensì soltanto su quelle scelte, tenuto conto del fatto che vanno assolutamente controllati tutti i tipi di superficie per la biodiversità notificati e tutte le superfici seminate per la prima volta nonché tutte le misure per l’interconnessione notificate. Questa riduzione è accettabile visto che, all’occorrenza, le superfici possono essere ispezionate con controlli in funzione del rischio. Dai controlli delle esigenze poste al livello qualitativo II sono esentate le superfici LPN in quanto conformi a prescindere. Queste esigenze possono essere utili agli organi di esecuzione al fine di attuare i controlli riferiti all’azienda e non più riferiti all’oggetto, come viene fatto per altri controlli dei programmi nell’ambito dei pagamenti diretti.
Allegato 3 Modifica di altri atti normativi
Tutti i rimandi all'OCoC contenuti in altre ordinanze devono essere aggiornati.
2.4 Ripercussioni
2.4.1 Confederazione
L'UFAG emanerà un numero maggiore di prescrizioni rispetto a oggi. Questo è stato espressamente auspicato dai Cantoni che vorrebbero un'esecuzione più uniforme a livello intercantonale. Oltre ai punti di controllo standard l'UFAG in futuro stabilirà, su proposta di un gruppo di lavoro, quelli più salienti. Inoltre, nell'ambito dello stesso gruppo di lavoro, annualmente verranno definiti i criteri da applicare l'anno seguente per la scelta delle aziende da sottoporre a controlli in funzione del rischio. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti di KIP, PIOCH e KOLAS.
Le modifiche dell’OCoC non comportano alcun maggior dispendio finanziario o in termini di risorse umane per la Confederazione.
2.4.2 Cantoni
I Cantoni e gli organi di controllo da essi incaricati devono adeguare e reimpostare i loro sistemi di controllo. Il coordinamento dei controlli, in particolare, comporta un dispendio iniziale. Per gli interventi preparatori hanno a disposizione un anno. Va tenuto conto del fatto che diminuirà il numero delle ispezioni in azienda nel quadro di controlli di base nell’ambito dei pagamenti diretti. È però difficile stimare la portata di tale diminuzione visto che attualmente l’esecuzione dell’OCoC varia molto da Cantone a Cantone. In linea di massima i Cantoni suddividono i controlli di base in più controlli parziali e quindi