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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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OCoC

eseguono un numero di controlli di base in azienda superiore a quanto prescritto dall’OCoC. L’obiettivo delle modifiche apportate all’OCoC è ridurre questo eccesso di controlli di base optando per controlli in funzione del rischio, il cui numero aumenterà considerevolmente date le prescrizioni. Rispetto al numero di ispezioni in azienda secondo le vigenti prescrizioni nel quadro di controlli di base, con le modifiche dell’OCoC non cambia nulla.

La pianificazione dei controlli diventa più complessa a causa dei controlli prescritti in via supplementare in funzione del rischio. Il dispendio per i Cantoni subirà probabilmente un aumento. Nella prospettiva odierna, il dispendio per gli organi di controllo rimarrà, invece, stabile, ma cresceranno l'efficienza e l'attendibilità dei controlli.

Gli organi di controllo sono sgravati sostanzialmente per quanto concerne i controlli di base per i contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per i contributi per l’interconnessione. Il controllo di base riferito all’oggetto svolto su tutte le singole superfici può essere sostituito da un controllo di base riferito all’azienda da svolgere su un campione di superfici/alberi. Il Consiglio federale prescrive le esigenze minime.

2.4.3 Economia

L'intero apparato dei controlli nel primario viene sgravato dal profilo amministrativo considerato che si riducono i controlli a tappeto optando maggiormente per controlli più specifici e in funzione di un rischio ben definito. Un ulteriore sgravio è dato dal fatto che il controllo di base è sintetizzato, concentrandolo sui punti di controllo più salienti. Questa semplificazione non comporterà una diminuzione del numero delle lacune constatate. Le modifiche sono tese a sgravare i gestori “diligenti” e a monitorare le aziende più problematiche finché non verranno più rilevate lacune. La riduzione dei controlli di base e l’attuazione riferita all’azienda di quelli per i contributi per la biodiversità del livello qualitativo II determinano uno sgravio finanziario per i gestori.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni non tangono il diritto internazionale.

2.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020. L’ampia portata delle modifiche nell'esecuzione richiede un anno preparatorio affinché i Cantoni e gli organi di controllo possano procedere ai necessari adeguamenti tecnici e organizzativi.

2.7 Basi legali

Le basi legali sono gli articoli 177 e 181 capoverso 1bis dell'ordinanza del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).