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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale

Articolo 11

Capoversi 1 e 2 - È fatta l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.

Articolo 12

Capoverso 1 - Entro il 15 ottobre i Cantoni trasmettono la superficie che dà diritto al supplemento all’UFAG che provvede a calcolarne l’importo per ettaro e a comunicarlo ai Cantoni entro fine ottobre. Siccome i Cantoni sono informati soltanto a fine ottobre in merito all’aliquota del supplemento per i cereali, il versamento non può essere effettuato contemporaneamente ai contributi per singole colture, ovvero entro il 10 novembre. Di conseguenza va effettuato entro il 20 dicembre unitamente al contributo di transizione.

Capoversi 2 a 6 - È ripreso il vigente articolo 12 con l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.

Articolo 18

È fatta l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.

Allegato

Nell’allegato vigente tutte le misure per i contributi per singole colture sono estese al supplemento per i cereali.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

Il nuovo supplemento per i cereali è finanziato trasferendo una parte dei fondi finora riservati ai contributi alle esportazioni agricole. Secondo quanto deciso dal Parlamento, negli anni 2019-2021 sono previsti 15.8 milioni di franchi per il supplemento per i cereali. Con il relativo messaggio il Consiglio federale aveva proposto 11.3 milioni. L’attuazione della decisione del Parlamento comporta un onere supplementare di 4.5 milioni l’anno per il bilancio della Confederazione.

Il versamento del supplemento per i cereali riferito alla superficie avviene sulla base dei dati acquisiti nel quadro della rilevazione delle superfici, in analogia ai contributi per singole colture. Ne risulta che il maggior dispendio per la Confederazione è minimo e può essere gestito con le risorse umane disponibili. Un certo dispendio è correlato alla necessità di adeguare i sistemi informatici e all’aggiunta di un ulteriore versamento cui provvedere.

3.4.2 Cantoni

I Cantoni versano il supplemento per i cereali sulla base dei dati acquisiti nel quadro della rilevazione delle superfici, in analogia ai contributi per singole colture. Sono competenti in materia di controlli e sanzioni. Un certo dispendio è correlato alla necessità di adeguare i sistemi informatici e all’amministrazione di un ulteriore tipo di contributo. Può generare un dispendio anche il versamento specifico del supplemento per i cereali a dicembre, che per il momento può essere effettuato unitamente al contributo di transizione.

3.4.3 Economia

I fondi attualmente impiegati per ridurre i prezzi delle materie di base dei prodotti destinati all’esportazione sono versati ai produttori di cereali o di latte. Gli effetti delle misure di accompagnamento proposte non sono identici a quelli dei contributi all’esportazione. Le misure di accompagnamento all’eliminazione