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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Consultazione
3 Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC; RS 910.17)
3.1 Situazione iniziale
La decisione ministeriale dell’OMC del 19 dicembre 2015 ha sancito che le sovvenzioni alle esportazioni sono vietate, per cui la Svizzera è tenuta a sospendere completamente la concessione di contributi all’esportazione conformemente alla legge federale del 13 dicembre 1974 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati (cosiddetta "legge sul cioccolato"; RS 632.111.72) entro un termine transitorio di al massimo cinque anni (entro fine 2020). I contributi all'esportazione ai sensi della legge sul cioccolato sono considerati sovvenzioni all'esportazione in virtù del diritto commerciale internazionale.
Conformemente al messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2017 concernente l'eliminazione dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati (FF 2017 3737), il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha licenziato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all’esportazione. Decorso il termine referendario, il Consiglio federale determinerà l’entrata in vigore delle revisioni di legge. Parallelamente procederà all’abrogazione delle ordinanze che disciplinano il versamento dei contributi all’esportazione. Per entrambe è prevista la data del 1° gennaio 2019.
Per preservare il più possibile, dopo l’eliminazione dei contributi all’esportazione, la creazione di valore aggiunto nella produzione alimentare nel contesto delle condizioni quadro vigenti in ambito agricolo è prevista una serie di misure d’accompagnamento. Queste misure prevedono una nuova modalità di sostegno a favore dei produttori di latte e cereali, indipendente dall’esportazione e vincolata ai prodotti, nonché la semplificazione della procedura d’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo di latticini e cereali di base che oggi danno diritto ai contributi. Le nuove misure di sostegno, vincolate ai prodotti e compatibili con l'OMC, mirano a indennizzare i produttori di latte e cereali per l’elevata pressione del mercato cui saranno esposti nel rifornire l’industria alimentare dopo l’eliminazione dei contributi all’esportazione.
Visto il messaggio, con la modifica dell’articolo 55 LAgr il Parlamento ha deciso che in futuro la Confederazione avrà la possibilità di versare ai produttori di cereali i mezzi finanziari erogati finora come sovvenzioni per l’esportazione di cereali di base sotto forma di un supplemento per i cereali, indipendente dall’esportazione, in funzione del quantitativo o della superficie coltiva. La presente modifica d’ordinanza crea la base per il versamento del supplemento per i cereali.
Stando a quanto discusso in Parlamento, il supplemento per i cereali viene stanziato come contributo di superficie per i cereali panificabili e da foraggio. L'esecuzione ai fini del versamento di un supplemento per i cereali riprende quella dei contributi per singole colture ai sensi dell'articolo 54 LAgr. Nonostante si fosse inizialmente pensato di redigere un'ordinanza separata per il versamento del supplemento per i cereali in base al quantitativo, si è poi optato per il versamento in base alla superficie integrando il supplemento per i cereali nell'ordinanza sui contributi per singole colture. L’affinità oggettiva e la semplicità che si prospetta per organi d’esecuzione e beneficiari dei supplementi giustificano tale scelta, nonostante venga mantenuta una posizione finanziaria separata e si punti a esaurire le risorse iscritte nel preventivo utilizzando una formula di calcolo anziché a stabilire a priori un supplemento fisso per ettaro.
3.2 Sintesi delle principali modifiche
Per i cereali viene versato un supplemento riferito alla superficie. Per contenere l’ulteriore dispendio amministrativo si applicano le condizioni generali, i controlli e le sanzioni vigenti per i contributi per singole colture. L’aliquota è fissata annualmente in base ai fondi approvati dal Parlamento alla nuova posizione finanziaria e alla superficie che dà diritto al supplemento. Danno diritto al supplemento tutti i cereali ad eccezione del mais. Con l’integrazione del supplemento per i cereali nell’ordinanza sui contributi per singole colture le disposizioni vigenti nelle sezioni procedura, controlli e sanzioni amministrative nonché le riduzioni fissate nell’allegato vengono estese al supplemento per i cereali.