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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
Capoverso 3 - Danno diritto al supplemento esclusivamente i cereali che vengono raccolti a completa maturazione per l’estrazione di granelli. Non dà diritto al supplemento il raccolto di piante intere ad esempio per la preparazione di insilato. Le miscele di leguminose a granelli e cereali ricevono il contributo per singole colture per leguminose a granelli se sono adempiute le condizioni. Non vanno promosse ulteriormente con il supplemento per i cereali. Inoltre, si applicano le restrizioni vigenti per i contributi per singole colture.
Articolo 5
Stando al messaggio sull’eliminazione dei contributi all’esportazione, con il calcolo dell’aliquota in base ai fondi approvati dal Parlamento e alla superficie che dà diritto al supplemento nell’anno di coltivazione i fondi liberatisi vanno interamente destinati al loro scopo. Il supplemento calcolato per ettaro e anno va arrotondato per difetto al franco intero.
Sezione 2a
Le condizioni vigenti finora per i contributi per singole colture sono riunite nella nuova sezione ed estese al supplemento per i cereali.
Articolo 6
Capoversi 1 e 2 - È ripreso il vigente articolo 2 capoversi 1 e 2 con l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
Capoverso 3 - Il vigente articolo 2 capoverso 3 è riformulato con l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
Articolo 6a
È ripreso il vigente articolo 3 con l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
Articolo 6b
È ripreso il vigente articolo 4 senza apportarvi alcuna modifica.
Articolo 7
Capoverso 1 - Analogamente ai contributi per singole colture, il versamento del supplemento per i cereali avviene solo su richiesta.
Capoverso 3 - Alla lettera a nel rimando relativo alle superfici che danno diritto al supplemento, oltre all’articolo 1, viene aggiunto l’articolo 4.
Articolo 8
Capoverso 1 - Il termine d’inoltro della domanda per il supplemento per i cereali è uguale a quello per i contributi per singole colture.
Articolo 9
Capoverso 3 - È fatta l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
Articolo 10
Capoverso 1 - È fatta l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.