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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale

Capoverso 3 - Danno diritto al supplemento esclusivamente i cereali che vengono raccolti a completa maturazione per l’estrazione di granelli. Non dà diritto al supplemento il raccolto di piante intere ad esempio per la preparazione di insilato. Le miscele di leguminose a granelli e cereali ricevono il contributo per singole colture per leguminose a granelli se sono adempiute le condizioni. Non vanno promosse ulteriormente con il supplemento per i cereali. Inoltre, si applicano le restrizioni vigenti per i contributi per singole colture.

Articolo 5

Stando al messaggio sull’eliminazione dei contributi all’esportazione, con il calcolo dell’aliquota in base ai fondi approvati dal Parlamento e alla superficie che dà diritto al supplemento nell’anno di coltivazione i fondi liberatisi vanno interamente destinati al loro scopo. Il supplemento calcolato per ettaro e anno va arrotondato per difetto al franco intero.

Sezione 2a

Le condizioni vigenti finora per i contributi per singole colture sono riunite nella nuova sezione ed estese al supplemento per i cereali.

Articolo 6

Capoversi 1 e 2 - È ripreso il vigente articolo 2 capoversi 1 e 2 con l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.

Capoverso 3 - Il vigente articolo 2 capoverso 3 è riformulato con l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.

Articolo 6a

È ripreso il vigente articolo 3 con l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.

Articolo 6b

È ripreso il vigente articolo 4 senza apportarvi alcuna modifica.

Articolo 7

Capoverso 1 - Analogamente ai contributi per singole colture, il versamento del supplemento per i cereali avviene solo su richiesta.

Capoverso 3 - Alla lettera a nel rimando relativo alle superfici che danno diritto al supplemento, oltre all’articolo 1, viene aggiunto l’articolo 4.

Articolo 8

Capoverso 1 - Il termine d’inoltro della domanda per il supplemento per i cereali è uguale a quello per i contributi per singole colture.

Articolo 9

Capoverso 3 - È fatta l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.

Articolo 10

Capoverso 1 - È fatta l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.