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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Consultazione

8 Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)

8.1 Situazione iniziale

L'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) stabilisce le condizioni per l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari.

In virtù dell'articolo 19, la durata dell'autorizzazione è limitata a dieci anni. Due anni prima della fine della durata dell'autorizzazione i titolari devono depositare una domanda di rinnovo. L'esame effettuato verte principalmente sull'origine e sulla composizione del prodotto. Se queste due divergono dai dati iniziali, vengono eseguiti degli esami supplementari.

Il riesame mirato dei prodotti è stato introdotto nel 2010 all'articolo 29 capoverso 4 OPF. Questa procedura consente di valutare i punti critici di tutti i prodotti contenenti un determinato principio attivo. La scelta delle sostanze riesaminate si basa sui risultati della rivalutazione delle sostanze effettuata dall'UE. La priorità è posta sui principi attivi con punti critici in materia di rischio per la salute umana e per l'ambiente. Il riesame mirato consente di intervenire in maniera flessibile concentrandosi sui prodotti che necessitano di una valutazione prioritaria di punti critici. Il valore aggiunto dal profilo della riduzione del rischio è considerevole.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

Riunione delle procedure di rinnovo e di riesame mirato

Al momento la procedura di rinnovo delle autorizzazioni e la procedura di riesame mirato non sono coordinate. Uno stesso prodotto può essere sottoposto alle due procedure a distanza di qualche mese o anche contemporaneamente, ma in due processi differenti. L'obiettivo è riunire queste due procedure.

La durata dell'autorizzazione dei prodotti non sarà più stabilita nell'ordinanza; analogamente all'UE, la durata dell'autorizzazione corrisponderà a quella dell'approvazione delle sostanze di cui all'allegato 1. Per disporre dei dati più recenti sui prodotti in fase di riesame mirato, quest’ultimo sarà sincronizzato con la procedura di rivalutazione delle sostanze nell'UE. Per preservare le conoscenze sull'origine e la composizione dei prodotti autorizzati, questi dati saranno esaminati nel quadro del riesame mirato. L'abolizione della procedura di rinnovo non ha quindi alcun impatto sulla sicurezza dei prodotti. Sulla base delle attuali disposizioni di cui ai capoversi 1-3 dell'articolo 29, sarà sempre possibile modificare o revocare in qualsiasi momento un'autorizzazione se le rispettive esigenze non sono più adempiute.

Tali modifiche devono consentire:

 di utilizzare in maniera più efficiente le risorse del Servizio d'omologazione e dei servizi di valutazione concentrandosi sui punti critici dei prodotti già autorizzati;

 di riesaminare contemporaneamente tutti i prodotti contenenti la stessa sostanza assicurando quindi decisioni coerenti basate sulle recenti conoscenze.

Riconoscimento di sostanze di base ammesse nell'UE

Le sostanze di base sono sostanze poco problematiche dal profilo tossicologico e ambientale, principalmente utilizzate per fini diversi dalla protezione dei vegetali, per esempio nel settore alimentare. Per agevolare il loro utilizzo per la protezione dei vegetali, nel 2012 sono state introdotte disposizioni specifiche. Al momento sette sostanze sono ammesse nella categoria nell'allegato 1 parte D OPF.

Scopo della modifica proposta è agevolare l'utilizzo di altre sostanze di base consentendo al DEFR di inserire nell'allegato 1 le sostanze ammesse come sostanze di base nell'UE.

Adeguamento della definizione dei principi attivi a basso rischio