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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)

L'autorizzazione dei prodotti è adeguata se il riesame mostra che ciò è necessario per soddisfare le esigenze di un’autorizzazione (cpv. 4). Questo capoverso consente inoltre di adottare misure adeguate basandosi direttamente sui risultati dell'esame effettuato dall'UE.

Giusta il capoverso 5, l’autorizzazione è revocata se non sono fornite le informazioni concernenti l’identità e la composizione del prodotto o se il riesame dei dati disponibili non consente di concludere che le condizioni per un’autorizzazione sono ancora adempiute. I titolari di autorizzazioni sono interpellati se si prevedono modifiche delle autorizzazioni o una revoca (cpv. 6).

Articolo 34 capoverso 1

La modifica proposta concerne soltanto il rimando al nuovo articolo 29a.

Articolo 86d

Poiché al momento la durata dell’autorizzazione è limitata a 10 anni, nelle autorizzazioni figura la data di scadenza. Il presente articolo precisa quindi che i prodotti la cui data di scadenza stabilita è successiva alla data di entrata in vigore dell’ordinanza potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fatta salva una decisione di revoca.

Allegato 2 numero 5

L'allegato 2 numero 5 definisce i criteri secondo i quali una sostanza è considerata a basso rischio. Si propone di riprendere gli stessi criteri adottati dall'UE mediante il regolamento (UE) 2017/14321.

8.4 Ripercussioni

8.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie o personali per la Confederazione. La riunione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni e di riesame mirato consente di eliminare doppioni. Le risorse del Servizio d'omologazione e dei servizi di valutazione possono essere impiegate in maniera più efficiente concentrandosi sui punti critici dei prodotti che vanno riesaminati.

8.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sui Cantoni.

8.4.3 Economia

La riunione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni e di riesame mirato consente di eliminare una procedura e di alleviare il carico amministrativo per le aziende. Questa riunione non ha alcun impatto sulla sicurezza dei prodotti nella misura in cui gli elementi esaminati attualmente nel quadro della procedura di rinnovo delle autorizzazioni saranno esaminati nel quadro del riesame mirato. Le disposizioni dell’OPF sono conformi a quelle in vigore nell’UE così come le modifiche proposte. Tale conformità consente di prendere in considerazione le valutazioni del rischio effettuate nell’UE e agevola il riconoscimento in Svizzera dell’autorizzazione di prodotti contenenti principi attivi a basso rischio nonché delle sostanze di base.

1 Regolamento (UE) 2017/1432 della Commissione del 7 agosto 2017 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri per l'approvazione delle sostanze attive a basso rischio, che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU L 205 dell'8 agosto 2017, p. 59