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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)

I principi attivi sono considerati a basso rischio se il loro utilizzo come prodotto fitosanitario presenta solo un rischio esiguo per la salute umana, animale e l'ambiente. I prodotti contenenti unicamente tali principi attivi sono autorizzati come prodotti fitosanitari a basso rischio. Conformemente all’articolo 5 capoverso 4, le sostanze designate a basso rischio nell'UE sono designate come tali nell’allegato 1 OPF. Poiché l'UE ha modificato la sua definizione di sostanze a basso rischio, si propone di riprendere tale definizione all'allegato 2 numero 5 per mantenere tale riconoscimento.

8.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 10b capoverso 2

Il nuovo capoverso 2 dell'articolo 10b consente al DEFR di designare come sostanze di base quelle ammesse come tali dall'UE senza procedere a un esame delle condizioni di cui all’articolo 10a. L'ammissione di queste sostanze nell'UE è oggetto di un esame concernente il rispetto dei criteri eseguito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L’inclusione di una sostanza di questo tipo nell’allegato 1 può avvenire direttamente sulla base delle conclusioni pubblicate da questa agenzia senza un ulteriore esame dei criteri.

Articoli 19 e 28

Questi due articoli sono abrogati. La durata dell'autorizzazione non è più stabilita nell'ordinanza. Infatti questa è connessa alla durata dell'approvazione delle sostanze di cui all'allegato 1. Giusta l'articolo 17 capoverso 1 lettera a, un prodotto può essere autorizzato soltanto se i suoi componenti sono stati approvati in questo allegato. Se una sostanza è rimossa dall'allegato, il Servizio d'omologazione revoca le autorizzazioni dei prodotti interessati sulla base dell'articolo 29 capoverso 3 lettera a nella misura in cui le esigenze per l'autorizzazione non sono rispettate.

Articolo 29 capoversi 4 e 5

Questi due capoversi sono abrogati e il loro contenuto è ripreso nel nuovo articolo 29a.

Articolo 29a

Questo nuovo articolo disciplina la cosiddetta procedura di riesame mirato dei prodotti fitosanitari contenenti principi attivi per i quali sono disponibili nuove conoscenze concernenti il rischio. Tale procedura è in vigore dal 2010. Le disposizioni attuali dei capoversi 4 e 5 dell’articolo 29 sono riprese in questo nuovo articolo. Il capoverso 1 consente di effettuare un riesame delle autorizzazioni sulla base dei risultati della rivalutazione dell'approvazione o del rinnovo dell'approvazione di una sostanza nell'UE. Questi risultati mettono in evidenza i punti critici oggetto di un riesame mirato a livello dei prodotti. La scelta della sostanze da riesaminare è effettuata previa consultazione dei servizi di valutazione (USAV, SECO, UFAM, Agroscope). Dall'introduzione di questa procedura in Svizzera, sono state riesaminate le autorizzazioni di 746 prodotti. Questa procedura corrisponde a quella attuata negli Stati membri dell'UE.

Il capoverso 1 è completato da una disposizione che consente anche di procedere a un riesame mirato se nuove conoscenze rendono necessaria la verifica delle condizioni d'uso stabilite nell'autorizzazione per tutti i prodotti contenenti una specifica sostanza. Questo può avvenire per esempio con l'introduzione di nuove misure di riduzione dei rischi o se i dati di monitoraggi effettuati in Svizzera mostrano frequenti superamenti dei valori accettabili per l'ambiente.

Il capoverso 2 consente di richiedere informazioni relative all’identità del prodotto e alla sua composizione dopo ogni rinnovo dell’approvazione nell’UE anche se non è stata fissata alcuna condizione o restrizione. Al momento queste informazioni sono richieste nel quadro della procedura di rinnovo delle autorizzazioni.

Il capoverso 3 prevede la richiesta presso il titolare delle autorizzazioni delle informazioni necessarie per il riesame delle condizioni e restrizioni di cui al capoverso 1.