Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

«registrazione» nell’articolo 37 capoverso 1 LFINMA e adeguando conseguentemente la rubrica. Ciò non significa che fino all’entrata in vigore di questa correzione la FINMA non possa revocare la registrazione a un intermediario assicurativo. Il principio di polizia secondo cui è possibile revocare un’autorizzazione precedentemente concessa vale naturalmente anche senza esplicita base legale.

5 Ripercussioni

Stando ai dati a fine 2017, la modifica della LSA interessa direttamente 213 imprese di assicurazione soggette alla vigilanza della FINMA, tutti gli intermediari assicurativi non vincolati e vincolati nonché i loro clienti e creditori. Le modifiche proposte si muovono innanzitutto nel quadro posto dagli International Association of Insurance Supervisors con i loro Insurance Core Principles e altresì in conformità con i requisiti di equivalenza dell’UE per la regolamentazione delle assicurazioni.

L’introduzione di una regolamentazione del risanamento offre agli assicuratori un’alternativa alla procedura di fallimento dell’assicurazione, finalizzata al mantenimento dell’impresa interessata. Questa alternativa permette di tutelare anche gli stipulanti, in particolare quelli nel ramo dell’assicurazione malattie complementare o dell’assicurazione sulla vita, in quanto semplifica il trasferimento degli effettivi degli assicurati e quindi la continuazione delle corrispondenti relazioni contrattuali. In caso di grandi effettivi degli assicurati, tali trasferimenti di portafoglio sarebbero attualmente quasi impossibili da realizzare per via della premessa volontarietà e di eventuali riserve non sufficientemente coperte. Gli assicurati (e i riassicurati) concorrono in una posizione di privilegio nella gerarchia dei creditori a scapito dei creditori della terza classe.

La protezione dei clienti privati viene potenziata nell’ambito dell’intermediazione assicurativa non vincolata in quanto viene ora ammessa un’unica classificazione degli intermediari assicurativi in vincolati e non vincolati per tutte le tipologie di assicurazione. Gli intermediari non vincolati devono altresì pubblicare tutti i tipi di indennità percepite e garantire un’attività irreprensibile secondo le prescrizioni della FINMA. Inoltre, in conformità con la LSerFi e per rafforzare la protezione dei clienti, anche tutti gli intermediari assicurativi devono essere affiliati a un organo di mediazione, e nel ramo delle assicurazioni sulla vita qualificate le assicurazioni sono chiamate al rispetto di ulteriori obblighi d’informare. Infine, gli intermediari assicurativi vincolati perdono la possibilità di iscriversi volontariamente nel registro della FINMA, possono tuttavia continuare a iscriversi in registri gestiti privatamente.

Le misure previste a protezione dei clienti comportano oneri amministrativi maggiori per gli intermediari assicurativi non vincolati e per gli offerenti di assicurazioni sulla vita qualificate. Ulteriori oneri supplementari risultano per circa 30 imprese di assicurazione principalmente di piccole dimensioni, che ora sono tenute a procedere a una revisione interna. Le assicurazioni interessate possono scegliere se istituire una revisione interna o avvalersi dei corrispondenti servizi offerti sul mercato. La revoca della facoltà della FINMA di esonerare le imprese di assicurazione dall’obbligo di revisione interna è legata al rispetto dei requisiti di equivalenza dell’UE. Inoltre, le succursali di riassicuratori esteri saranno sottoposte alla vigilanza della FINMA. L’introduzione