Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
materia di vigilanza e non da disposizioni penali (cfr. in merito gli art. 89–92 LSerFi). Conformemente agli approcci nella LSerFi vengono anche ridotti gli importi delle multe.
In quest’ottica, le lettere a, c, d, e f vengono abrogate.
La lettera a commina ora una pena per la violazione degli obblighi d’informare, cruciali per la protezione degli stipulanti, da parte di imprese che non sono assoggettate a vigilanza.
La lettera b viene mantenuta in quanto gli obblighi di notificazione sanzionabili penalmente devono essere adempiuti non solo da chi è assoggettato alla vigilanza (bensì anche da persone che detengono una partecipazione nell’impresa di assicurazione). Se non fosse prevista una pena, gli obblighi rimarrebbero lettera morta. Il mantenimento della punibilità nei confronti degli assoggettati alla vigilanza si giustifica pertanto nella necessità di evitare una notevole disparità di trattamento dei partecipanti al mercato, che si avrebbe altrimenti.
Anche la lettera e e con essa la violazione dell’obbligo d’informare secondo l’articolo 45 LSA deve essere mantenuta come fattispecie penale in modo da tutelare in particolare anche lo status di intermediario finanziario. La disposizione viene spostata alla lettera c.
Art. 87 Delitti
Il contenuto delle disposizioni penali nelle lettere a e b non viene modificato ma
– conformemente alla formulazione dell’articolo 41 – riformulato in modo più preciso.
In ossequio al principio perseguito dal Parlamento già nella LSerFi, secondo il quale nell’ambito del diritto in materia di vigilanza dei mercati finanziari il comportamento lecito deve essenzialmente e possibilmente essere garantito mediante gli strumenti previsti dal diritto in materia di vigilanza (cfr. sopra), la mancata o ritardata notifica di modifiche del piano d’esercizio non deve più essere punibile. L’attuale lettera b viene pertanto abrogata.
I delitti elencati nel capoverso 1 lettere c e d restano invariati rispetto al diritto vigente.
Art. 90a Disposizioni transitorie della modifica del […]
Alle imprese di assicurazione viene concesso un termine uniforme di sei mesi dall’entrata in vigore della modifica entro il quale eseguire le operazioni necessarie per conformarsi ai nuovi requisiti di legge.
Così, ad esempio, le succursali di imprese di riassicurazione estere devono sottoporsi alla vigilanza della FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica o cessare l’attività esercitata tramite una succursale (cpv. 1). Con questa soluzione si tengono aperti i mercati, vale a dire che l’offerta transfrontaliera di coperture riassicurative in regime di libera circolazione dei servizi non viene limitata ma l’impresa di riassicurazione deve decidere se intende gestire una succursale in Svizzera.