Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
Consiglio federale nell’OAV. L’OAV dovrà disciplinare anche l’entità massima della copertura del fallimento e del risanamento (cfr. cpv. 5 lett. b) nonché la procedura per la liquidazione privilegiata di pretese nei confronti del Fondo nazionale di garanzia nella procedura di fallimento dell’assicurazione (cfr. cpv. 5 lett. e).
Cpv. 4
Il capoverso 4 riprende l’attuale norma sancita al capoverso 2 lettera b concernente la copertura in caso d’insolvenza. Questa norma viene modificata in due punti nella lettera a. Nella procedura di fallimento dell’assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia deve intervenire solo alla fine. La parte lesa può presentare l’attestato di carenza dei beni, rilasciatogli per la parte del danno non coperta dalla massa fallimentare, al Fondo nazionale di garanzia, che la risarcisce del danno non coperto. Anche con questa nuova norma resta pertanto garantito il privilegio previsto nella LCStr per le vittime della strada.
Poiché la procedura ordinaria di fallimento dell’assicurazione durerà diversi anni, il risarcimento integrale del sinistro sarà notevolmente posticipato rispetto allo status quo. Con la nuova regolamentazione in materia di procedura e copertura stabilita alla lettera a si intende evitare la penalizzazione delle vittime di incidenti stradali rispetto ad oggi, consentendo una liquidazione privilegiata delle pretese che possono essere soddisfatte. L’ipotesi è che la vittima dell’incidente ottenga dall’amministratore del fallimento una conferma attestante la percentuale dell’acconto (cfr. il precedente nuovo art. 54abisLSA). La vittima dell’incidente stradale può fare così pervenire questa conferma al Fondo nazionale di garanzia, che si farà carico di quella parte di pretese legittime rimasta insoddisfatta con l’acconto. In questo modo la parte lesa vede risarcito per intero il danno residuo, in maniera tempestiva e priva di formalità burocratiche e, grazie a questo processo, riceve un trattamento migliore in quanto le sue pretese di risarcimento vengono liquidate più rapidamente rispetto al solo pagamento dell’acconto con successivo rilascio di un attestato di carenza dei beni.
Alla lettera b viene sancito l’obbligo di versamento delle prestazioni che incombe al Fondo nazionale di garanzia in caso di risanamento. In una procedura di risanamento di cui all’articolo 52a dell’avamproggetto della LSA, il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire alla parte lesa nel quadro della responsabilità civile per i veicoli a motore l’importo corrispondente alla riduzione dei versamenti per sinistri ordinata dalla FINMA nell’ambito della procedura di risanamento. La liquidazione del sinistro continua comunque a essere eseguita dall’impresa di assicurazione in sofferenza. Il Fondo nazionale di garanzia versa a questa impresa acconti periodici. In questo modo tutti i danni di responsabilità civile per i veicoli a motore possono essere liquidati senza riduzione.
Come nel diritto vigente, anche con la nuova disposizione viene garantita una protezione integrale in tutti i casi d’insolvenza. Le assicurazioni sociali subentrano nelle pretese delle vittime della strada nella misura in cui hanno loro corrisposto un indennizzo. Le loro prestazioni devono pertanto essere coordinate con quelle del Fondo nazionale di garanzia.
Cpv. 6 e 7
Gli attuali capoversi 4 e 5 restano invariati e sono spostati ai capoversi 6 e 7.