Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Inoltre, tutte le imprese di assicurazione devono dichiarare entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica tramite il formulario K se intendono esercitare attività wholesale e/o captive e stipulare contratti con stipulanti non professionisti (cpv. 2).

Oltre a ciò, le imprese di assicurazione estere che intendono esercitare o che esercitano già un’attività assicurativa in Svizzera devono iscrivere la loro succursale nel registro di commercio entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica (cpv. 3).

Le imprese di assicurazione con sede in Svizzera che hanno costituito un patrimonio vincolato per i portafogli delle succursali estere devono, entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica, sciogliere questo patrimonio vincolato e informare gli assicurati interessati della decadenza del patrimonio vincolato (cpv. 4). L’informazione degli assicurati è finalizzata alla protezione dei clienti, in quanto gli assicurati vengono messi a conoscenza del fatto che eventuali crediti derivanti dal contratto d’assicurazione non sono più garantiti da un patrimonio vincolato.

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi non vincolati devono a loro volta affiliarsi a un organo di mediazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica (cpv. 5).

4.2 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Art. 76 Fondo nazionale di garanzia

Secondo la normativa vigente, il Fondo nazionale di garanzia eroga prestazioni nel ramo dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore solo in caso di fallimento dell’assicurazione e non di un suo risanamento (art. 76 cpv. 2 lett. b). La modifica proposta tiene conto dell’estensione nella LSA e assicura che d’ora in poi il Fondo nazionale di garanzia eroghi prestazioni anche nell’ambito di procedure di risanamento o di determinati provvedimenti conservativi ordinati in caso di pericolo d’insolvenza. La modifica non estende il campo di applicazione dell’obbligo a carico del Fondo nazionale di garanzia, ossia l’obbligo a versare una prestazione in caso di pericolo d’insolvenza. La copertura del fallimento garantita dal Fondo nazionale di garanzia, finora illimitata, deve però essere circoscritta. L’entità di tale limitazione deve essere precisata nell’ordinanza del 20 novembre 195926 sull’assicurazione dei veicoli (OAV). Infine, la riformulazione linguistica e la nuova ripartizione del contenuto migliorano la leggibilità della disposizione.

Cpv. 1 e 2

Il contenuto del capoverso 1 replica il diritto vigente. Per una migliore leggibilità, la seconda parte del periodo è stata spostata in un nuovo capoverso 2.

Cpv. 3 e 5

Il capoverso 3 enuncia, come nella legge vigente (cpv. 2), i compiti del Fondo nazionale di garanzia. Come nel capoverso 5, questi compiti vengono concretizzati dal

26 RS 741.31