Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Cpv. 8

Come nel diritto vigente (attuale cpv. 6), mediante il pagamento dell’indennità il Fondo nazionale di garanzia subentra alla parte lesa relativamente ai suoi diritti. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, i pagamenti del Fondo nazionale di garanzia alla parte lesa devono ora però essere effettuati con effetto liberatorio per il detentore e il conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno. La novità introdotta nel secondo periodo è che il Fondo nazionale di garanzia non deve esercitare azione di regresso nei confronti del conducente o del detentore che ha agito per colpa lieve o che è responsabile solo in quanto portatore del rischio d’esercizio del veicolo. L’integrazione nell’ultimo periodo serve infine a precisare che, se sussiste un obbligo al versamento delle prestazioni a carico del Fondo nazionale di garanzia, le parti lese non possono avanzare la medesima pretesa nei confronti del detentore e del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno. Questo si giustifica già solo per il fatto che al detentore o al conducente non spetta alcun diritto di regresso nei confronti del Fondo nazionale di garanzia.

Art. 76a cpv. 4bis

In questo capoverso si sancisce ora l’obbligo del Fondo nazionale di garanzia di inserire, nell’allegato del conto annuale, una stima degli obblighi di pagamento attesi, se la FINMA ha avviato una procedura di risanamento o aperto una procedura di fallimento dell’assicurazione nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile per i veicoli a motore. In questo modo – diversamente da una corrispondente iscrizione delle passività – si garantisce che il Fondo nazionale di garanzia non si indebiti eccessivamente. Questa norma è giustificata in quanto il Fondo nazionale di garanzia può aumentare i contributi per l’anno successivo in virtù dell’articolo 76a capoverso 2 e onorare, grazie a queste entrate aggiuntive, i suoi impegni anche senza misure di risanamento.

4.3 Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 37 Revoca dell’autorizzazione, del riconoscimento,

dell’abilitazione o della registrazione

Secondo il messaggio concernente la LSF e LIFin (FF 2015 8901), per ragioni di certezza del diritto, nell’articolo 3 LFINMA avrebbe dovuto essere precisato che i partecipanti al mercato finanziario registrati non sono considerati assoggettati alla vigilanza27, tenendo presente che la disposizione si rivolgeva soprattutto anche gli intermediari assicurativi, che non erano soggetti a una vigilanza equiparabile a quella degli altri assoggettati solo per il fatto di essere registrati. Dopo la decisione del Parlamento di non assoggettare alla LSerFi le norme di comportamento del settore assicurativo, la registrazione è stata reinserita nell’articolo 3 LFINMA mentre la modifica, a questo punto altrettanto necessaria, riguardo alla revoca è stata dimenticata nell’articolo 37 LFINMA. Questa svista legislativa viene ora corretta inserendo nuovamente il termine

27 FF 2015 7459