Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 14 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura consultazione concernente la revisione parziale dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS)
1. Situazione iniziale e oggetto della consultazione
Il finanziamento della disattivazione come pure dei costi di smaltimento risultanti dopo la messa fuori servizio delle centrali nucleari viene garantito mediante contributi degli esercenti degli impianti nucleari (di seguito: proprietari) in due fondi indipendenti: il Fondo di disattivazione per impianti nucleari e il Fondo di smaltimento per centrali nucleari (STENFO). Secondo l'articolo 4 capoverso 1 OFDS, il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento è calcolato ogni cinque anni, per ogni impianto nucleare, sulla base delle indicazioni del proprietario.
Da dicembre 2016 è disponibile lo studio sui costi 2016 (SC16) di swissnuclear, elaborato secondo una nuova metodologia e sulla base della pianificazione attuale per i depositi in strati geologici profondi per lo smaltimento delle scorie radioattive. A fine 2016, su tale base la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione per impianti nucleari e del Fondo di smaltimento per centrali nucleari ha disposto contributi provvisori per il periodo 2017-2021.
Lo studio sui costi è stato verificato nel 2017. Gli aspetti concernenti la sicurezza sono stati controllati dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), i calcoli dei costi da specialisti indipendenti incaricati dalla Commissione amministrativa. I risultati erano pronti verso la fine del 2017. La verifica ha portato a un innalzamento dei costi da parte della Commissione amministrativa, da 21,767 a 23,484 miliardi di franchi. Nell'aprile 2018, su mandato della Commissione amministrativa, il DATEC ha fissato il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento a 24,581 miliardi di franchi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell'UFE (comunicato stampa del 12 aprile 2018). Il DATEC ha fatto uso del proprio margine di discrezionalità fissando i costi a un livello più elevato rispetto a quanto richiesto dalla Commissione amministrativa. I proprietari hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del DATEC.
L'importo dei contributi è determinato in base ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio del Fondo in questione sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, nonché di un supplemento di sicurezza sui costi, del reddito del capitale accumulato, del tasso di rincaro e dei costi amministrativi dei Fondi.
Già in occasione della prima revisione dell'OFDS, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, era stato annunciato che i parametri «reddito del capitale», «tasso di rincaro» e «supplemento di sicurezza» avrebbero dovuto essere verificati per quanto concerne i costi, e se necessario adeguati, una volta disponibile lo SC16. L'avamprogetto verte sui seguenti cinque punti principali:
a. Abolizione del supplemento di sicurezza forfettario / nuova metodologia
È opportuno chiedersi se il supplemento di sicurezza sancito nell'OFDS sia ancora appropriato alla luce della nuova metodologia per l'allestimento dello SC16, la quale per ogni elemento di costo prevede supplementi per incertezze e i rischi, ma anche ribassi per le opportunità. La metodologia alla base dello SC16 è stata esaminata da specialisti indipendenti, dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DA-TEC) e dal Controllo federale delle finanze (CDF) sulla base di analisi comparative con le norme SIA pertinenti e di altre procedure per stimare le incertezze dei costi. Dalla verifica è emerso che i supplementi previsti nello SC16 sono paragonabili al supplemento di sicurezza forfettario finora in vigore. Il supplemento di sicurezza forfettario decade e viene quindi stralciato nell'ordinanza. Allo stesso tempo, la metodologia per l'allestimento dei futuri studi sui costi deve essere dichiarata vincolante. Una prescrizione corrispondente deve essere integrata nell'ordinanza.
b. Adeguamento dei parametri per il calcolo dei contributi
È stato inoltre necessario adeguare i parametri «reddito del capitale» e «tasso di rincaro» alla luce della persistente fase di tassi d'interesse bassi. L'analisi della situazione economica attuale e prevista per il