Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 10 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021
1. Situazione iniziale
In Svizzera, le basi giuridiche necessarie all’introduzione dello scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Tuttavia, queste basi non stabiliscono con quali Stati e territori lo scambio automatico di informazioni debba essere introdotto. Per attuare lo scambio automatico di informazioni con i singoli Stati partner e territori è necessaria un’attivazione bilaterale in virtù dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA; di seguito «Accordo SAI») dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o di un trattato bilaterale specifico.
Degli attuali 108 Stati e territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro una determinata data («committed jurisdictions»), alla rete svizzera ne mancano ancora 19. Estendendo di conseguenza la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, la Svizzera dimostra di ottemperare ai sui impegni di politica internazionale e questo dovrebbe ripercuotersi positivamente sulla piazza finanziaria locale e sulla sua reputazione.
Alla luce degli attuali sviluppi internazionali, il Consiglio federale intende ampliare la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni: lo scopo è scambiare per la prima volta informazioni relative a conti finanziari, a partire dal 2021, con Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Pakistan, Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu, posto che siano soddisfatte tutte le condizioni in proposito. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi nuovi Stati partner seguirebbe la stessa procedura di quella applicata finora per l’attivazione in virtù dell’Accordo SAI.
Prima del primo scambio di dati, è previsto che il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applichi per analogia a tutti i nuovi Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni avviene su base reciproca.
2. Procedura di consultazione e metodo d’esposizione
2.1. Procedura di consultazione
La procedura di consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021 è stata avviata il 7 dicembre 2018 e si è conclusa il 20 marzo 2019. Sono stati invitati a parteciparvi i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), 13 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell’economia come pure 34 rappresentanti di ambienti interessati.
Dei partecipanti invitati hanno espresso il loro parere 24 Cantoni (UR, GR, GL, TI, BE, AG, AR, AI, BL, VS, OW, LU, SG, BS, FR, SZ, ZH, ZG, SH, GE, VD, NW, TG, NE), cinque partiti politici (UDC, PSS, PPD, PLR, I Verdi), quattro associazioni mantello nazionali dell’economia (USAM, USS, ASB, economiesuisse) e cinque rappresentanti di ambienti interessati (ASG, ABG, ABPS, SwissHoldings, Alliance Sud). L’OSE e alliancefinance si sono pronunciati in merito ai decreti federali senza essere stati ufficialmente invitati.1
Nel complesso, economiesuisse rinvia al parere dell’ASB, condividendolo pienamente. Anche l’ABG si associa al parere dell’ASB e in questa sede si limita ad esporre considerazioni di fondo.
1 L’elenco dei partecipanti è fornito nell’ordine di arrivo dei pareri.